Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21199 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21199 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JEBALI MONGI nato il 22/10/1967

avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici. I giudici di merito hanno considerato che, a seguito del ritrovamento di un

l’imputato era stato sorpreso dagli operanti mentre, a pochissima distanza dalla cuccia, aveva
dissotterrato un sacchetto pieno di denaro (pari a €.1900,00); che la ricostruzione dei tabulati
telefonici e i controlli dei relativi contatti avevano acclarato che l’imputato aveva ceduto in più
occasioni varie dosi di hashish a diversi consumatori, che avevano confermato la circostanza;
che, pertanto, l’accertata condotta di spaccio di hashish nonché il nascondinnento del denaro
accanto al luogo ove era occultata la droga conducevano, in via logica, a ricondurre
all’imputato il possesso del quantitativo di hasWsh rinvenuto. Si tratta di tipico apprezzamento
in fatto, conforme ai principi e non sindacab:!e nella presente sede di legittimità. La Corte di
cassazione ha infatti il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione
della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice
non del risultato probatorio, ma del relat’vc, procedimento e della logicità del discorso
argomentativo (SU, n.6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207945).
Quanto al motivo inerente alla concessione delle attenuanti generiche, va rilevato che la
doglianza non era stata proposta in sede di appe!lo.
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore delle Cassa delle ammende della somma di euro
2.000,00.
Roma 4 apre 2G12

involucro contenente 970 gr di hashish all’interno di una cuccia per cani sita in un parco,

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