Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21198 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21198 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRINI SONIA nato il 10/06/1983 a PESCARA

avverso la sentenza del 24/02/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sonia Caprini ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l’ha riconosciuta colpevole del
reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamenta la violazione di legge nonché il difetto di motivazione con
riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod.pen. in considerazione della mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto non è collegato alle statuizioni del provvedimento

generiche sono stata concesse (“stante le già concesse attenuanti generiche la detta pena è
diminuita sino a mesi 10 di reclusione ed euro 1800,00 di multa”).
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

della

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2018

impugnato, in cui si legge, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, che le attenuanti

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