Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21195 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21195 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

Data Udienza: 04/04/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELLI DANIELA nato il 29/08/1982 a CODOGNO

avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

6),

MOTIVI DELLA DECISIONE

Daniela Gabrielli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che la ha riconosciuta
colpevole del reato di cui agli artt. 189, commi 6 e 7 Cds perché, dopo aver provocato un
sinistro stradale lungo la strada provinciale di Podenzano, collidendo con altra vettura che

soccorso.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità,
nonché sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La doglianze sono manifestamente infondate perché

non tengono conto della

satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto il profilo della
ricostruzione e qualificazione della condotta, nonché della consolidata giurisprudenza di questa
Corte. Quanto alla responsabilità attinente al sinistro, il motivo proposto – meramente
ripetitivo delle censure rappresentante nel giudizio di appello – attiene alla circostanza che
l’imputata, che non sarebbe stata in grado di prestare soccorso perché sotto attacco di panico,
sarebbe comunque spontaneamente tornata indietro a tal fine. Come correttamente
argomentato dalla Corte territoriale, l’imputata, dopo l’incidente, era stata in grado di recarsi a
piedi fino alla propria abitazione, distante oltre un chilometro e mezzo. Comunque,
l’allontanamento dal luogo del sinistro integra il reato, a nulla rilevando la motivazione
soggettiva della scelta né il successivo ritorno sul luogo, valutabile solo ai fini della dosimetria
della pena. I giudici di merito hanno poi richiamato il consolidato principio secondo cui
l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in
presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di
incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da
evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato
danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di
verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve la
rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone
(Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 – dep. 04./09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220
del 06/03/2012 – dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013,
Rv. 255429.). Ciò posto, la pronuncia della Corte territoriale è perfettamente logica e
consequenziale: accertata infatti la dinamica dell’incidente, consistente nell’urto della vettura
della Fusi invadendo la corsia opposta, era certamente possibile, da parte della ricorrente,
rappresentarsi che il conducente del veicolo urtato avrebbe potuto riportare lesioni.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle

2_

procedeva in senso opposto, condotta da Maria Teresa Fusi, ometteva di fermarsi e prestare

spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

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