Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21193 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21193 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KALID JURIS nato il 01/01/1980
avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Juris Kalid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei
reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a) e 337 cod.pen. (capo b).
A motivo del ricorso lamenta inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata
applicazione degli artt. 62-bis cod.pen. e 163 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze prospettano elementi di fatto sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità e
di giudizio di cassazione, tuttavia, non è possibile la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di
una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204
del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).
La Corte di Appello di Bologna ha, nel caso di specie, esposto in maniera logica e priva di
contraddizioni i motivi per cui ha negato la concessione delle attenuanti generiche (insufficienza
dello stato di incensurato e mancata ammissione della propria responsabilità ex art. 337 cod.pen.)
e del beneficio della sospensione condizionale della pena (la mancanza di fonti di sostentamento e
la presenza irregolare sul territorio nazionale, suscettibili di valutazione ex art. 133, secondo
comma, n.4, cod.pen.). A tali valutazioni il giudice non legittimità non può sovrapporre una diversa
impostazione, che prescinda dalla manifesta illogicità o contraddittorietà del percorso
argomentativo del giudice di merito o dalla violazione dei parametri legali.
Alla
inammissibilità
del
ricorso,
riconducibile
a
colpa
del
ricorrente
(Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
tendono a sostituire alla valutazione del giudice di merito quella del giudice di legittimità. In tema