Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21191 del 10/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21191 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Marku Daniele, nato il 07/03/1987;

Avverso la sentenza n. 7375/2014 emessa il 24/03/2015 dalla Corte di
appello di Milano;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Massimo Gali, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 10/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza emessa il 24/03/2015 la Corte di appello di Milano

confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 15/07/2014, con cui
Daniel Marku era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di
reclusione, per avere ricettato, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola
Beretta calibro 9×21 modello 98 FS, recante numero di matricola E544810,
provento della rapina in danno di Fabio Mattiolo, commessa il 19/11/2013,

accertate a Milano il 12/04/2014.

2. Avverso tale sentenza il Marku, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in relazione
all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., conseguente al rigetto della richiesta di
rito abbreviato, condizionato all’espletamento di una perizia balistica sulla pistola
in contestazione, che si assumeva decisiva ai fini della decisione, non essendo
stati acquisiti nel corso delle indagini preliminari elementi probatori idonei a
consentire l’individuazione della provenienza e della potenzialità offensiva
dell’arma.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista
di un percorso motivazionale che desse adeguatamente conto degli elementi
probatori acquisiti nei sottostanti giudizi e del trattamento sanzionatorio irrogato
all’imputato.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione al percorso motivazionale seguito dalla Corte
territoriale, che si limitava a richiamare per relationem gli elementi probatori
acquisiti nel giudizio di primo grado, senza sottoporli a vaglio critico e senza
riscontrare le doglianze difensive prospettate con l’atto di appello.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente
infondati.
Quanto al primo motivo di ricorso se ne deve rilevare l’inammissibilità, non
essendo riscontrabile, nel caso di specie, alcuna violazione dell’art. 438, comma
2

munita di caricatore contenente quindici proiettili; tali ipotesi di reato risultavano

,

5, cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato,
condizionato all’espletamento di una perizia balistica sull’arma in contestazione,
presentata nell’interesse dell’imputato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie
tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente,
ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal

giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Nel caso di specie, dunque, la correttezza del percorso processuale seguito
dai giudici di merito non consente il recupero del rito alternativo richiesto, la cui
ammissibilità è subordinata all’illegittimità del rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato condizionato, che, per l’univocità del compendio probatorio acquisito
in conseguenza dell’arresto in flagranza di reato del Marku, deve escludersi (cfr.
Sez. F, n. 38877 del 20/08/2015, Z., Rv. 264787).
Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza
difensiva esaminata.

2. Parimenti inammissibili devono ritenersi le ulteriori doglianze difensive,
riguardanti l’incongruità del percorso motivazionale seguito dalla Corte
territoriale per giungere a un giudizio di responsabilità nei confronti del Marku, in
relazione alle quali si impone una trattazione congiunta per l’omogeneità delle
doglianze difensive su cui si fondano.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Nel caso di specie, il ricorrente, pur denunziando formalmente violazione di
legge, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, ma, postulando generiche carenze
3

t

motivazionali della sentenza impugnata, chiede la rilettura del quadro probatorio
e il riesame nel merito della vicenda processuale.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede d’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione, quando la struttura razionale della
sentenza impugnata abbia – come nel caso in esame – una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della
logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito nel corso dell’arresto in
flagranza di reato del Marku. Tali evidenze probatorie venivano correttamente

ritenere congruo il percorso motivazionale seguito per giungere a un giudizio di
colpevolezza dell’imputato.
Nella sentenza impugnata, in particolare, si evidenziava che la situazione di
flagranza nella quale era stata accertata la responsabilità penale del Marku
consentiva di escludere ogni dubbio sulla sua individuazione quale responsabile
delle ipotesi di reato contestate, accertate da una pattuglia dell’Ufficio Volanti
della Questura di Milano alle ore 3 del 12/04/2014. In quella occasione, il
ricorrente veniva arrestato dopo un lungo inseguimento dell’autovettura a bordo
della quale viaggiava – una Fiat Brava intestata a tale Luigi Crugliano – da cui gli
agenti operanti lo vedevano scendere brandendo un oggetto metallico luccicante,
successivamente identificato per una pistola Beretta calibro 9×21 modello 98 FS,
che veniva gettato tra i cespugli.
Questa pistola veniva, quindi, rinvenuta tra i cespugli dove era stata gettata
dal Marku durante la fuga conseguente alla sua uscita dall’autovettura condotta
dallo stesso imputato. Ne consegue che l’intero percorso compiuto dal ricorrente
fino al momento del lancio della pistola tra i cespugli – sul quale il
provvedimento impugnato si soffermava in termini ineccepibili – veniva seguito
visivamente dagli operatori di polizia che lo arrestavano, non lasciando residuare
dubbi in ordine al fatto che la pistola si trovava a bordo del veicolo guidato
dall’imputato nel momento in cui scendeva dal mezzo, all’interno del quale

richiamate nelle pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato, imponendo di

veniva portata illegalmente.
Non residuano, infine, dubbi sulla provenienza illecita della pistola, che
risulta provento della rapina commessa il 19/11/2013, in danno del titolare di
una gioielleria di Cavaria con Premezzo, Fabio Mattiolo, rendendo incontestabile
la ricorrenza degli elementi costitutivi delle ipotesi di reato contestate,
correttamente vagliati da entrambe le sottostanti sentenze di merito.
Tali ragioni impongono di ritenere inammissibili il secondo e il terzo motivo
di ricorso.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Daniel Marku deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
4

7

pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016.

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA