Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21190 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21190 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BASILE ANTONIO nato il 21/12/1993 a NAPOLI
OTTIERO ALBERTO nato il 18/07/1995 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/12/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ottiero Alberto e Basile Antonio ricorrono per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe recante
applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al delitto di cui agli artt.110 e 73, comma 4, del
d.P.R. n. 309 del 1990, prospettando l’erronea applicazione dell’art. 81 cod.pen. e del conseguente aumento di
pena e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
I ricorsi sono inammissibili: quanto al primo motivo relativo all’asserita erronea applicazione dell’art. 81
cod.pen. (su cui, peraltro, il provvedimento impugnato si sofferma espressamente), atteso che ai sensi dell’art.
448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella formulazione applicabile ratione temporis in considerazione della data
della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. (4 novembre 2017), il pubblico ministero e

giuridica del fatto ed all’illegalità della pena; quanto al secondo motivo relativo all’inesatta qualificazione
giuridica del fatto contestato, atteso che la doglianza è del tutto generica e non si confronta con la puntuale
motivazione della sentenza impugnata in ordine all’inapplicabilità dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al
versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione

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