Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21189 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21189 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
HALLOU ABDERRAHMANE nato il 17/07/1968
JABRI HASSAN nato il 11/03/1969

avverso la sentenza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA
1. Gli imputati HALLOU Abderrahmane e 3ABRI Hassan propongono ricorsi contro
la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna dei predetti per il
delitto di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90.
2.

I ricorsi, riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche

(motivato dal giudice attraverso il richiamo alla negativa personalità degli imputati,
gravati da molteplici e anche specifici precedenti penali), è inammissibile ai sensi
dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per manifesta infondatezza dei motivi, rilevandosi che la

esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece,
sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla
concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche
soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato
comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr.
sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv.
268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Peraltro, il giudice di merito, nel
valutare la concedibilità del beneficio in esame, non ha l’obbligo di prendere in esame
tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da
lui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3 n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; sez. 2 n. 19298
del 15/04/2015, Rv. 263534;n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802; sez. 3 n. 35852
dell’11/05/2016, Rv. 267639).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
3000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il giorno 04 aprile 2018
Il Consigliere estensore

Il Presid nte

dott.ssa Gabriella Cappello

dott. Francesco aria Ciampi

ei

L

ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di

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