Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21188 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21188 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

Data Udienza: 04/04/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILI AZIZ nato il 26/06/1984

avverso la sentenza del 06/03/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

domiciliare degli agenti operanti, aveva chiuso a chiave la porta di casa ed era corso nella
stanza da bagno, azionando lo sciacquone, all’evidente fine di disfarsi della sostanza; che non
vi era traccia alcuna dell’asserito uso personale di cocaina che l’imputato asseriva di aver fatto
prima dell’ingresso degli agenti; che l’imputato aveva preparato un borsone da viaggio
riponendovi il proprio giubbotto nella cui tasca erano state rinvenute tre dosi di cocaina e un
bilancino; che, all’evidenza, l’imputato aveva tentato di sottrarre al controllo degli inquirenti la
sostanza di cui non era riuscito a disfarsi e il bilancino atto a confezionare le dosi; che, infatti,
la moglie aveva riferito seppur con riluttanza, di aver visto maneggiare al marito, oltre alle tre
confezioni ritrovate nel giubbotto, una più grossa (di cui quindi si era disfatto); che l’uso
personale dello stupefacente non era neppure compatibile con le condizioni personali
dell’imputato, il quale non percepiva reddito e viveva a carico della moglie; che la medesima
aveva riferito altresì di aver assistito ad un incontro tra il marito e un giovane che gli aveva
consegnato la somma di 50 euro, di cui il marito non aveva offerto alcuna plausibile
spiegazione. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, oggetto di due univoche pronunce di
condanna, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità. La Corte di
cassazione ha infatti il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione
della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice
non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso
argomentativo (S.U, n.6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207945). L’odierno ricorso pone
dunque solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione
della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta
argomentatamente propria dai giudicanti e nell’offerta di una diversa (e per il ricorrente più
favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni,
queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv.
258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643).
Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.

logico-giuridici. I giudici di merito hanno considerato che il Mili, all’esito del controllo

PQM

dichiara inammissibile

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro

Roma 4 aprile 2018

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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IL PRESIDENTE
Francesco

Ciannpi

3.000,00.

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