Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21187 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21187 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAOUSSI RAHHAL nato il 01/01/1957

avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1. L’imputato TAOUSSI Rahhal propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata rideterminata in mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa,
previa riqualificazione del reato in ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90, la pena
inflittagli in primo grado per avere illecitamente detenuto gr. 22,21 di hashish, da cui il

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
con i quali si riproducono profili di censura già adeguatamente esaminati dal giudice del
gravame, attraverso un percorso argomentativo del tutto congruo, logico e non
contraddittorio che si sottrae al sindacato di legittimità [sui limiti del quale, cfr., sez. 6
n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il
ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di
merito, funzione tipica dell’impugnazione essendo invece quella di una critica
argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
[cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]. sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016 Ud.
(dep. 20/02/2017), Rv. 269217].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018
Il Presid nte

Il Consigliere estensore

dott. Fra,

dott.ssa Gabriella Cappello
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7e0

Maria Ciampi

giudice ha ritenuto potersi trarre 75 dosi singole.

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