Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21185 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21185 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSIN ROBERTA nato il 31/01/1955 a RIPARBELLA
avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 04/04/2018
OSSERVA
1. L’imputata ROSIN Roberta propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata rideterminata la pena inflittale con la sentenza di primo grado, ritenuta
l’ipotesi autonoma di reato di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
mancata esclusione della recidiva, invero già esclusa in primo grado, come indicato
nella sentenza impugnata e contestato la dosimetria della pena (mancata concessione
delle attenuanti generiche), senza tener conto della giustificazione addotta (genericità
del relativo motivo d’appello e difetto di elementi positivi a tal fine rilevanti), non
svolgendo alcuna critica effettiva al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata
(cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018
genericità dei motivi (riguardanti la dosimetria della pena), avendo la parte censurato la