Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21184 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21184 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENEZIANO CLEMENTINA nato il 13/03/1952 a SALERNO parte offesa nel
procedimento
POLVERINO DOMENICO nato il 17/11/1946 a VIETRI SUL MARE parte offesa nel
procedimento
POLVERINO ANNUNZIATA nato il 14/09/1974 a SALERNO parte offesa nel
procedimento
POLVERINO ANNA MARIA nato il 12/08/1982 a SALERNO parte offesa nel
procedimento
GALLO PATRIZIA nato il 27/09/1971 a SALERNO parte offesa nel procedimento
c/

PISATURO ROCCO nato il 02/06/1955 a EBOLI
MUCCIOLO ANTONIO nato il 18/06/1965 a CASTEL SAN LORENZO
GIORDANO DIEGO nato il 18/12/1970 a TORRE DEL GRECO
CAMMARANO GIOVANNI nato il 15/12/1975 a SALERNO
RODOLFINO VINCENZO nato il 26/05/1950 a AGROPOLI
BACCARI LAURA nato il 03/07/1976 a SALERNO
MALVASI ANTONIO nato il 18/05/1967 a SALERNO
BARRA FABIO nato il 30/04/1970 a SALERNO
IANNELLI LEOPOLDO nato il 03/12/1956 a POTENZA
LONGO SALVATORE nato il 30/08/1957 a BATTIPAGLIA

Data Udienza: 04/04/2018

avverso l’ordinanza del 06/04/2017 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

2

OSSERVA

1. VENEZIANO Clementina, POLVERINO Domenico, POLVERINO Annunziata,
POLVERINO Anna Maria e GALLO Patrizia, pp.00. del reato ipotizzato a carico di
PISATURO Rocco e altri, propongono ricorso contro l’ordinanza con la quale il giudice

del procedimento per il reato di cui all’art. 589 cod. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi non consentiti dalla legge (vizio della motivazione avverso
l’ordinanza di archiviazione), il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale, essendo consentito nei soli casi di
mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, cosicché non
possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di
archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio
convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da
quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione

(cfr. sez. 6 n. 23048 del

04/04/2017, Rv. 270488; sez. 5 n. 14564 del 07/03/2017, Rv. 269720; sez. 4 n. 51557 del
16/11/2016, Rv. 268343).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta di archiviazione

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