Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21183 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21183 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HASSANI HICHAM nato il 13/01/1979 a OLD YAICH( MAROCCO)

avverso la sentenza del 05/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 04/04/2018

OSSERVA

1.

L’imputato EL HASSANI Hicham propone ricorso contro la sentenza in

epigrafe, con la quale è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta per il delitto di
cui all’art. 73, riqualificato il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 per i
capi 1), 53, 55), 56), 57), 68), 90) e 92).

genericità dei motivi (quanto alla offensività del reato e alla dosimetria della pena), non
avendo la parte svolto alcuna critica al ragionamento contenuto nella sentenza
impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez.
6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], con cui la Corte territoriale
ha spiegato il criterio seguito per la riqualificazione del fatto (condotte aventi ad oggetto
quantitativi sino a gr. 20 o imprecisati) e ritenuto l’imputato non meritevole delle
generiche, avuto riguardo al difetto di elementi positivi e tenuto conto della serialità
delle condotte criminose.
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 3000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04 aprile 2018

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta

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