Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21182 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21182 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BENAABLA CHERIF nato il 31/03/1995 a BAZAZA( MAROCCO)
WARDI KAMAL nato il 03/11/1979 a BENI MELLAL( MAROCCO)
avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cherif Benaabla e Kamal Wardi ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li hanno
riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 99, 110 e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo del ricorso lamentano la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata
assoluzione, circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e circa l’eccessiva
quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
contenuto della sentenza impugnata, prospettando altresì elementi di fatto sottratti al sindacato di
questa Corte di legittimità.
Le due sentenze di merito hanno, difatti, coerentemente valutato gli elementi indiziari raccolti,
senza alcuna contraddizione, ed il ricorrente si limita a riproporre una diversa ricostruzione del
fatto. La Corte di Milano ha, inoltre, ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice,
siccome ispirata ai criteri dell’art.133 c.p. ed adeguata al disvalore della condotta contestata,
tenuto conto del quantitativo non assai modico della droga (valutato secondo i parametri del reato
di lieve entità), della tipologia dello stupefacente (droga pesante), della buona qualità dello stesso,
delle caratteristiche della desumibile attività di spaccio non proprio limitata, ed alla luce
dell’orientamento secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n.
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della
concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato
(Sez. 1, n. 39566 del 2017, rv. 270986).
Alla
inammissibilità
dei
ricorsi,
riconducibile
a
colpa
dei
ricorrenti
(Corte
Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Le doglianze non enunciano le ragioni di diritto che le sorreggono e non si confrontano con il