Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21181 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21181 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Napoli

nel procedimento a carico di
Grillo Antonio, n. a Volla il g. 8/1071974

avverso la sentenza del 29/4/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Nola

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 19/04/2016

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa all’esito del giudizio
abbreviato, con la diminuente del rito, riconosciutegli le circostanze attenuanti
generiche e l’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, il giudice
delle indagini preliminari ha condannato Grillo Santo alla pena, sospesa a termini
e condizioni di legge, di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa per avere
coltivato una pianta di cannabis indica di altezza pari a mt. 2,2 e del peso di kg.
5, corrispondenti a kg. 1,055 di foglie ed infiorescenze dalle quali erano ricavabili
55,47 gr. di principio attivo (pari a 2.219,1 dosi medi singole), condotta

2.Propone ricorso per cassazione per violazione di legge, in relazione all’art.
73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e ss. mod., il Procuratore Generale presso la
Corte di appello di Napoli. Deduce la erroneità delle conclusioni alle quali è
pervenuto il giudice per le indagini preliminari relativamente all’attenuante di cui
al comma 5 d.P.R. 309/1990, motivata con riguardo alla minima offensività della
condotta desunta dalla non esorbitante quantità di principio attivo contenuta
nella coltivazione, conclusione smentita dal dato ponderale che non solo risulta
eccedente rispetto al presunto fabbisogno dell’imputato ma che, in ragione del
numero delle dosi ricavabili e pur tenuto conto della tipologia di stupefacente,
tende, viceversa a configurare l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 73 d.P.R. cit..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato poiché, attraverso il dedotto vizio
di violazione di legge, sollecita alla Corte di legittimità una diversa valutazione
delle circostanze di fatto che hanno costituito oggetto di apprezzamento del
giudice per le indagini preliminari ai fini della sussunzione dei fatti nella
fattispecie, costituente, a seguito dell’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013, conv. in
legge n. 10 del 2014, ipotesi autonoma di reato. Il dettato normativo richiamato
nella fattispecie in esame, in ragione di tale sua autonoma connotazione
ridisegnata per esclusione rispetto alle fattispecie di cui all’art. 71, comma 1 e 2
d.P.R. 309/1990 e tenuto conto della enorme o comunque apprezzabile
differenza di trattamento sanzionatorio rispetto alle condotte illecite descritte in
tali fattispecie con riguardo alle sostanze stupefacenti previste nelle differenti
Tabelle e qui unitariamente prese in considerazione, impone all’interprete una
compiuta disamina complessiva del fatto (mezzi, modalità e circostanze
dell’azione, qualità e quantità della sostanza), disamina che sola consente in

2

accertata in Somma Vesuviana il 31 luglio 2013.

concreto di formulare, e successivamente verificare, un giudizio di lieve
offensività del reato.

2. A tale onere motivazionale non si è sottratto il giudice del merito che ha
apprezzato specifiche circostanze di fatto inerenti alle modalità dell’azione (in
particolare la non esorbitanza del principio attivo contenuto nella coltivazione) e
le modalità della condotta (la coltivazione di un’unica pianta), quali elementi
sintomatici di occasionale caduta nel reato, al fine di pervenire alla conclusione

viceversa evocato nel motivo di ricorso, quale metodo di ricostruzione della
fattispecie concreta e della sua qualificazione giuridica.

3. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il yresidente

della minima offensività della condotta rifuggendo da un rigido automatismo,

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