Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21181 del 04/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21181 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

MONTANI ALESSANDRO ANDREA nato il 14/06/1986 a GENOVA

avverso la sentenza del 07/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Montani Alessandro Andrea ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha
riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un
sinistro stradale.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla
riconosciuta aggravante della provocazione di un sinistro stradale. La doglianze sono

corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione
della condotta, nc Tiché. della consolidata giurispi – udenza di questa Corte.
E’ infatti princip;c ripetutamence affermato che per la configurabil’tà della circostanza
aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro
un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita da la sede stradale, senza che sia necessaria la
constatazione di :anni a persone 3 cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa,
turbata al traflo:-.5„ :ootenziannente idoneo a, determinare danni, e che debba sussistere un
nesso di strumentalità tra lo stato di ebbrezza e la turbativa causata (Sez. 4, n. 36777 del
02/07/201: Rv. 2″7.44198ez. 4 , 7. 42488 de 7.9/C9/2012; Rv. 253734). E, nel caso in esame,
la Corte territor . 7 a ha ossea\..eto, corr arc ynentazioni logiche, corrette e incensurabili dal
punto che„ a fronte do-Ha insss.’stenza di anomalie della strada e di un tasso
alcolern cc elevato ,’,1,97 g/l), i! sinistro era certamente riconducibile aha perdita di controllo
dell’auto a causa ce!n; stato di .aterazbne delle conducente. Questi, secondo quanto dichiarato
dall’ageTte oper non e P[o fermato :l’alt intimatoci ed aveva finito la sua corsa di
traverso .- ispetto o.a strada, ,rtandc

■’I”
.1 i ■

C

gnale stradale. La Corte territoriale ha poi

diffusaraente mo1atc sua corigruità di tale , – icostruzione, non adeguatamente smentita dalla
depos:z:one dei cmitcm de!! — r
:na.—r – ..ss.’io’htadei

riecrso,

4

–..cLcibile

a

colpa

della

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2C00) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuai e ci: una somma che cong:- Jannente si determina in 3000 euro, in favore della
cassa deve armr 7S’

ricorso e c:Iellanna la
processJa’: e a

ricorrente al pagamento delle spese

a – morente da o sorr» -ea oh 4 4000,00 in e-.vore della cassa delle ammende.

Ocs dec:sD o

rors

c.00.a il 4 To.:,/-He.– 7318

Here eEtensor

_C:- erna

:c:enè

DEpos

114

Presidente

CANCELl Fíla rr.c’esch
.

14
§I F

41t
‘.11
(C.iziario

Aitt.,1Lik

Malri Ciampi

manifestamente infondate perché non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA