Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21178 del 04/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21178 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARPANI ANDREA nato il 27/03/1981 a MONZA

avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

Data Udienza: 04/04/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Andrea Carpani ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
A motivo del ricorso lamenta l’assenza di elementi sufficienti a fondare la penale responsabilità
e, in subordine, l’opportunità di contenere la pena entro il minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile, atteso che le doglianze formulate non si riferiscono né ad una

sentenza, ma si traducono in critiche generiche alla sentenza impugnata, che non risultano
riconducibili agli specifici motivi di cui all’art. 606 cod.proc.pen.
Alla

inammissibilità

del

ricorso,

riconducibile

a

colpa

del

ricorrente

(Corte

Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018

violazione di legge né alla carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della

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