Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21177 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21177 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOVINAZZO ROCCO nato il 02/04/1943 a ROSARNO
avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rocco Giovinazzo ricorre avverso la sentenza di cui in epi g rafe che lo ha riconosciuto colpevole
dei reati di cui a g li artt.110 e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 110, 624, 625,
comma 1, n. 2-7, cod.pen. (capo B).
A motivo del ricorso lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illo g icità della
motivazione in relazione sia alla affermata responsabilità per il capo B sia al trattamento
sanzionatorio.
La prima do g lianza non enuncia le ra g ioni di diritto che la sorre gg ono e non si confronta con il
contenuto della sentenza impu g nata, prospettando altresì elementi di fatto sottratti al sindacato di
q uesta Corte di le g ittimità e limitandosi a riprodurre, in modo inammissibile, le censure dedotte in
appello (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584 ; v. anche Sez. 4, n.
38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per
cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente q uelli di appello ma solo entro i limiti in
cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva
arg omentazione che si riferisca al provvedimento impu g nato e si confronti con la sua motivazione).
La seconda do g lianza è manifestamente infondata, tenuto conto che, in tema di
determinazione della pena, nel caso in cui ven g a irro g ata una pena al di sotto della media edittale,
non è necessaria una specifica e detta g liata motivazione da parte del g iudice, se il parametro
valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso arg omentativo e non
necessariamente solo dalla parte destinata alla q uantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del
2016, rv. 267949). Al contrario, il ricorrente censura in modo del tutto
g enerico la mancata
g iustificazione della determinazione di non attestarsi ai minimi edittali del reato.
Alla
inammissibilità
del
ricorso,
riconducibile
a
colpa
del
ricorrente
(Corte
Cost.sent.n.186/2000) conse g ue la condanna del ricorrente medesimo al pa g amento delle spese
processuali e di una somma che con g ruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Il ricorso è inammissibile.