Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21176 del 04/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21176 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALLEI RICCARDO nato il 17/11/1994 a CAGLIARI
avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
Data Udienza: 04/04/2018
o
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riccardi Mallei ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole
del reato di cui agli artt.110 e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A in cui si è ritenuto
assorbito il capo B), per detenzione e cessione di hashish, riconosciute le attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale.
A motivo del ricorso lamenta violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi
dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile.
contenuto della sentenza impugnata, prospettando altresì elementi di fatto sottratti al sindacato di
questa Corte di legittimità.
La Corte di Appello di Cagliari ha infatti esposto in maniera coerente e specifica i motivi per cui
non si è proceduto alla riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
309 del 1990 (azione coordinata e organizzata, con suddivisione dei ruoli, per plurime ore
consecutive, utilizzazione di più nascondigli, nell’ambito di un cortile condominiale, sottratto alla
fruizione delle persone residenti), che risultano, peraltro, conformi all’orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità
o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti
gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la
concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la
lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità” (Sez. 3, n. 32695 del 2015, rv. 264491).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2018
Le doglianze non enunciano le ragioni di diritto che le sorreggono e non si confrontano con il