Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21174 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21174 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOHNY RICHARD N. IL 18/02/1975
avverso la sentenza n. 12629/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 28/04/2016

R. G. 358/2016

Con l’epigrafata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza
di primo grado del Tribunale della stessa città che aveva condannato Richard Johny per il
reato di evasione dagli arresti domiciliari, e gli aveva irrogato la pena di mesi sei di
reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l’avvocato Raffaela Cristofaro,
quale difensore di fiducia del Johny, deducendo, nel primo motivo, violazione di legge
processuale e vizio di motivazione, avendo riguardo alla affermata sanatoria della nullità
della citazione nel giudizio di primo grado, e, nel secondo motivo, violazione di legge
penale, in rapporto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Il ricorso è inammissibile perché contiene doglianze manifestamente infondate. Per
quanto attiene al primo motivo, la sentenza impugnata rappresenta che nessun vizio di
notificazione si è verificato perché «il decreto di citazione è stato ritualmente notificato al
difensore di fiducia ex art. 161 co. 4 c.p.p., dopo un tentativo di notifica presso il domicilio
dichiarato (cfr. relata del 7.7.2008) ove l’imputato, come da informazioni assunte in loco,
risultava sconosciuto né si rinveniva il suo nominativo sui citofoni dello stabile»; quindi, il
richiamo all’intervenuta sanatoria è stato effettuato ad abundantiam e per mera completezza
argomentativa, ma, di fatto, è irrilevante. In ordine alle doglianze dedotte nel secondo
motivo, la sentenza impugnata evidenzia che l’imputato non solo era in un appartamento
diverso da quello in cui era obbligato a permanere, ma si trovava anche in compagnia di
quattro persone, di cui tre datesi alla fuga alla vista dei Carabinieri: di conseguenza, la
palese violazione agli obblighi impostigli rende priva di consistenza la deduzione
sull’asserita manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico,
formulata dal ricorrente in ragione della modesta distanza tra il luogo di detenzione e
quello in cui il ricorrente è stato rintracciato dalla polizia giudiziaria.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2016

Motivi della decisione

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