Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21172 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21172 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO LEONARDO N. IL 15/02/1976
avverso la sentenza n. 2982/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 28/04/2016

R. G. 177/ 2016

Con l’epigrafata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di
primo grado del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia che aveva
condannato Leonardo Russo per i reati di guida senza patente di un veicolo nonostante la
sottoposizione a misura di prevenzione personale e di violazione dell’obbligo di vivere
onestamente e di rispettare le leggi in ottemperanza alle prescrizioni imposte con la
misura di prevenzione personale applicata, e gli aveva irrogato la pena di sei mesi di
arresto, esclusa la recidiva, non concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuto il
vincolo della continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per il rito.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso personalmente il Russo,
deducendo, con due motivi, congiuntamente, violazione di legge penale e difetto di
motivazione, in rapporto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla
determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure diverse da quelle consentite. La
sentenza di appello, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato, in
relazione ai punti oggetto di ricorso, sia i molteplici precedenti penali, sia l’assenza di
obiettive emergenze favorevolmente apprezzabili. Il ricorso, dal canto suo, si limita a
contestare che la decisione sul punto si fonda sul richiamo dei precedenti penali quali
«indubbia espressione di spiccata capacità a delinquere» e che non è stata valorizzata
adeguatamente la richiesta di definizione del processo nelle forme semplificate del rito
abbreviato. E’ evidente, quindi, che le doglianze consistono in una richiesta di rinnovato
apprezzamento del disvalore del fatto e di una diversa graduazione del trattamento
sanzionatorio.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2016

Motivi della decisione

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