Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21171 del 28/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21171 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALO’ MICHELE N. IL 23/05/1975
avverso la sentenza n. 3268/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

//i

Data Udienza: 28/04/2016

R. G. 166/2016

Con l’epigrafata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di
primo grado del Tribunale della stessa città che aveva condannato Michele Calò per il
reato di omesso versamento della cauzione impostagli quale persona sottoposta alla
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel
comune di residenza, e gli aveva irrogato la pena di sei mesi di arresto, previo diniego
delle attenuanti generiche.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso personalmente il Calò,
deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione, in rapporto alla confermata
colpevolezza, sulla base di elementi inidonei a dare certezza.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure assolutamente generiche. La
sentenza di appello, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato
correttamente che l’imputato per il reato in questione è gravato dell’onere di fornire
concrete indicazioni circa l’esistenza di condizioni ostative all’adempimento dell’obbligo
di versare cauzione (per l’affermazione secondo cui l’imputato non soddisfa l’onere in
questione mediante l’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza, cfr., tra
le tante, Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266, nonché Sez. 5, n. 39025 del
11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), e che, però, nel caso di specie, nessun documento era
stato prodotto, né alcun testimone indicato dall’imputato. Il ricorso, dal canto suo, contesta
l’affermazione di responsabilità limitandosi semplicemente a lamentare l’insufficienza
degli elementi di prova ritenuti a suo carico.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2016

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA