Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2117 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2117 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSONE PASQUALE N. IL 03/07/1968
avverso la sentenza n. 13788/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 21/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Carusone Pasquale ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.337 cp., e denunzia violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento alla ricostruzione del
fatto, alla qualificazione giuridica del fatto, nonché alla graduazione

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato conto con
il richiamo ai rilieci e agli argomenti del giudice di primo grado
della decisività delle prove raccolte, della corretta qualificazione
giuridica del fatto, e della congruità del trattamento sanzionatorio,
correttamente interpretando e applicando i principi, più volte espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente
tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.

della pena e alla negata prevalenza delle generiche sulla recidiva.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21/11/2013

E) C
IN
RI

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