Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2117 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2117 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Mejdiaj Amarild, nato a Tirarla (Albania) l’8.8.89
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Padova del 24.4.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 3 di
reclusione e 14.000 C di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73 T.U. 309/90 e 2 L. 895/67.
La presente impugnazione censura: 1) il fatto che il giudice non abbia motivato
adeguatamente il profilo del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) la mancata
qualificazione del fatto come ipotesi attenuata ex art. 73 comma 5 T.U. stup.; 3) la confisca del
denaro.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
L’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non
controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente,
anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che
sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti. Ed infatti, per
giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita

Data Udienza: 16/11/2012

la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di
una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è
necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo
sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie ove il G.i.p. ha fondato le ragioni
per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo al verbale di
arresto, a quello di sequestro alle analisi chimiche ed a quelle tecniche sull’arma nonché in
base al rilievo che l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere e non sono emersi
elementi di segno contrario a quelli accusatori.
Anche il controllo sulla qualificazione giuridica data ai fatti risulta correttamente operato
(tenendosi, peraltro, conto, per le attenuanti generiche, della giovane età dell’imputato) sì che anche il mancato
riconoscimento dell’ipotesi speciale del comma 5 è stata, implicitamente, esclusa in modo
motivato (visto anche il tenore dell’accordo negoziale).
Infine, manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo visto che è possibile, anche in
sede di applicazione della pena ex art. 444, disporre la confisca in tutti i casi previsti
dall’art. 240 c.p. (e, quindi, anche della somma di denaro sequestrata indipendentemente dal fatto che essa sia o meno il
“prezzo” del reato). Poiché, tuttavia, detta disposizione contempla ipotesi di confisca facoltativa ed
altre di confisca obbligatoria, nel primo caso (com’è appunto quello in esame), il giudice è tenuto a dare
una motivazione dell’eventuale decisione ablatoria adottata ( sei. V, 24.1.07, Viglianesi, Rv. 236623)1a
qual cosa è puntualmente avvenuta con la sottolineatura del fatto che l’imputato è disoccupato
e possono ravvisarsi i presupposti per l’applicazione dell’art. 12 sexies D.L. 306/92.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pres dente

anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA