Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21169 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21169 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ERCOLANO SALVATORE nato il 12/01/1950 a CATANIA

avverso il decreto del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 09/03/2018

Lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
che, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Piero Gaeta, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Catania ha confermato il provvedimento
emesso dal Tribunale di Catania che, dopo il precedente annullamento con rinvio della Corte di

dell’Ercolano ai fini della esecuzione della misura di prevenzione dopo la espiazione della pena
che era perdurata per 35 anni e cessata il 12 novembre 2013.
1.1 Avverso il predetto decreto ricorre l’indagato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad una unica ragione di doglianza articolata come mancanza di motivazione e
comunque violazione di legge in relazione all’art.12 della I. 1423/1956, artt. 1 e 2 I. 136/2010
e all’art. 15 del D.Igs. 159/2011.
Si assume da parte della difesa l’apparenza di motivazione in ordine alla valutazione delle
dichiarazioni rese dal collaboratore Raimondo, per le quali già la Corte di Cassazione aveva
richiesto un riesame, e che erano state liquidate dalla Corte distrettuale come inattendibili
perché risalenti nel tempo e comunque smentite dalle altre risultanze processuali.
Del pari sarebbero state valutate sbrigativamente anche le emergenze probatorie discendenti
dal provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ( che aveva escluso la
pericolosità sociale dell’Ercolano in ordine alla richiesta dell’applicazione di una misura di
sicurezza ) e dalla sentenza di assoluzione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. della
Corte di Appello di Catania che ha escluso l’appartenenza dell’Ercolano al clan mafioso dei
Santapaola nell’ultimo periodo.
Non sarebbero, poi, state valutate positivamente anche le ulteriori circostanze relative :
all’allontanamento dei figli dal contesto ambientale nel quale il proposto viveva prima della
carcerazione ; l’esemplare comportamento carcerario ; l’aver il proposto cercato una
occupazione lavorativa subito dopo la scarcerazione tramite i canali istituzionali.
Si evidenzia ancora che la circostanza enfatizzata dalla Corte di appello relativa alla
coabitazione dell’Ercolano con il Cammisa subito dopo la scarcerazione del primo non era
rilevante ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale di quest’ultimo, atteso che il
Cammisa era anch’egli ormai lontano dagli ambienti criminogeni d’origine e perché, comunque,
la convivenza era durata solo per un lasso di tempo limitato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Occorre, in primo luogo, ricordare che – qualora il ricorso per cassazione sia ammesso
esclusivamente per violazione di legge – va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta
illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal
2

Cassazione per nuovo esame, ha rigettato la richiesta di rivalutazione della pericolosità sociale

,

caso si prospetta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( così, Sez.6, sent. n. 50946 del 18.9.2014, Rv
261590 ).
2.2 Così ristretta la cognizione del giudice di legittimità in subiecta materia ove è denunziabile
solo il vizio di violazione di legge, va subito rilevato come nel caso di specie non sia rilevabile
un’ipotesi di omessa o apparente motivazione sul profilo della rivalutazione della pericolosità
sociale del proposto.

impugnato solo ed esclusivamente sul profilo della mancata corretta valutazione delle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raimondo il quale, secondo l’ipotesi difensiva,
avrebbe escluso la permanenza del vincolo associativo in riferimento alla persona dell’Ercolano.
Sul punto la Corte distrettuale ha fornito un’adeguata risposta argomentativa, evidenziando la
scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore perché riguardanti un periodo
assai ritalente nel tempo, e così potendosi con sicurezza escludere che si sia in presenza di
una motivazione omessa ovvero apparente.
Peraltro, va aggiunto che non è possibile accedere, in questa sede, alla richiesta rivalutazione
di tutti gli elementi allegati dalla difesa per dimostrare l’insussistenza del profilo di attualità
della pericolosità sociale, e ciò sia in ragione dei sopra evidenziati limiti di cognizione del
giudizio di legittimità ( ove è scrutinabile solo il vizio di violazione di legge ) sia in relazione
all’ambito di riesame circoscritto nella sentenza di annullamento al solo profilo della
rivalutazione delle dichiarazioni del Raimondo.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9.3.2018

Del resto, va anche precisato che questa Corte aveva annullato il provvedimento in precedenza

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