Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21168 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21168 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATRANGA Pietro, nato il 16/11/1951 a Palermo

avverso il decreto del 18/05/2017 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 18/05/2017 il Tribunale di Milano ha rigettato
l’istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
p.s., con obbligo di soggiorno, applicata a Matranga Pietro con decreto del
17/01/1992.

Data Udienza: 09/03/2018

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Matranga
Pietro, Avv. Aldo Egidi, deducendo che il prevenuto ha già scontato una pena
di 25 anni, e goduto di vari periodi di liberazione anticipata, sicché è una
persona cambiata; sostiene inoltre che il giudizio di attualità della pericolosità
sociale sia errato, in quanto il periodo di libertà del quale ha goduto dalla
scarcerazione è troppo breve per poter formulare un giudizio del genere, e,
inoltre, non esistono prove che Matranga abbia riallacciato i legami criminali
con persone che o sono morte, o sono anziane, o hanno cambiato vita; al

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va preliminarmente rammentato che, nel procedimento di
prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di
legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del
precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter,
secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575).
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal
novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta
di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente
denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di
provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono
comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs.
159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U,
n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha
ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o
apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in
realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino
assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n.
50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).
Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene.
Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle
questioni proposte con la richiesta di revoca, e logicamente coerente, nel
quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente
connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. Non

2

contrario, egli è tornato in famiglia, e gode di uno stato di salute non buono.

ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente
apparente.
Oltre ai limiti specifici del giudizio di cassazione avente ad oggetto le
misure di prevenzione, vanno altresì rammentati i limiti generali del sindacato
di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì
la verifica della struttura logica della decisione e non può, quindi, estendersi
all’esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo,
riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di

diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (ex multis,
Sez. U., n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone).
1.2. Tanto premesso, le doglianze concernenti la valutazione dell’attualità
della pericolosità sono inammissibili, limitandosi ad una mera contestazione
del giudizio del Tribunale, implicante, altresì, la sollecitazione ad una
rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
1.3. La motivazione del provvedimento impugnato, peraltro, appare
congrua e completa, anche sotto il profilo della valutazione di attualità della
pericolosità.
Al riguardo, va evidenziato che il Tribunale era stato adìto dal difensore
dell’odierno ricorrente, che aveva avanzato richiesta di revoca di una misura
di prevenzione personale emessa nel 1992; la misura, secondo quanto risulta
dal provvedimento impugnato e dal ricorso, non risulta essere mai stata
eseguita, in quanto il Matranga è stato in detenzione per circa 25 anni (dal
1991 al 2016), e, allorquando è stato scarcerato (nel 1999 e,
successivamente, nel 2016), non ha ottemperato all’ordine di presentarsi in
questura per la sottoposizione alla misura di prevenzione, rendendosi altresì
irreperibile; inoltre, risulta essere evaso almeno due volte.
Ebbene, nel caso in esame la questione non concerne un’ipotesi di
divaricazione tra applicazione ed esecuzione della misura, sospesa in ragione
dello stato di detenzione, e che, perciò, richiede una rivalutazione
dell’attualità della pericolosità, bensì un’ipotesi in cui la misura di prevenzione
non è stata mai eseguita (in ragione dello stato detentivo del prevenuto
ovvero della sua volontaria sottrazione alla misura), e viene presentata una
richiesta di revoca che implica, logicamente, il venir meno del requisito della
pericolosità.
Il decreto impugnato ha, sul punto, diffusamente motivato, non soltanto
evidenziando gli elementi dai quali è stata desunta la pericolosità sociale del
Matranga – le condanne per traffico internazionale di cocaina, con ruolo

3

Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una

apicale, nonché per evasione, ricettazione, falsi -, ma altresì formulando un
giudizio di attualità fondato su una pluralità di elementi – le condotte violente,
di rilevanza penale e disciplinare, poste in essere anche durante lo stato di
detenzione, le evasioni dal carcere con lunghe latitanze all’estero (in Olanda,
dove veniva arrestato nel 2010), lo stato di irreperibilità conseguito
immediatamente dopo la scarcerazione nel 2016 – che escludevano qualsiasi
cessazione dello stato di pericolosità.

pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 09/03/2018

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA