Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21167 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21167 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTUNATO COSIMO nato il 25/07/1962 a BARI

avverso il decreto del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 09/03/2018

Lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
che, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Aniello, ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto
dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento di aggravamento della misura di prevenzione

disposta dal Tribunale di Bari.
1.1 Avverso il predetto decreto ricorre il proposto, per mezzo del suo difensore, affidando la
sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza, variamente articolata come violazione di
legge in relazione all’art. 10, comma 3, del D.Igs. 159/2011 e alla valutazione di attualità della
pericolosità sociale e come omessa motivazione.
1.1.1 Si evidenzia che il giudizio di attualità della predetta pericolosità doveva essere ancorato
al momento della scarcerazione del proposto, al momento ristretto in esecuzione di una misura
custodiale per reati accertati successivamente.
1.1.2 Osserva ancora la difesa che non erano stati pertanto applicati i principi di cui alla
sentenza della Corte Cost. n. 291/2013 che prevede l’attualizzazione delle valutazioni in tema
di pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Deve in primo luogo osservarsi che – qualora il ricorso per cassazione sia ammesso
esclusivamente per violazione di legge – va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta
illogicità mentre è possibile denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal
caso si prospetta la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( così, Sez.6, sent. n. 50946 del 18.9.2014, Rv
261590 : fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto applicabile il principio indicato rispetto al
provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ).
2.2 Così ristretta la cognizione del giudice di legittimità in subiecta materia in virtù di quanto
ora disposto dal terzo comma dell’art. 10 del D.Igs. 159/2011, va subito rilevato come nel caso
di specie non sia rilevabile un’ipotesi di omessa motivazione sul profilo della attualità della
pericolosità sociale del proposto, atteso che è dato invece registrare un’adeguata motivazione
nel provvedimento impugnato il cui contenuto è peraltro del tutto convincente e condivisibile.
Ed invero, occorre evidenziare che la valutazione di attualità della pericolosità riposa, nel caso
di specie, sul rilievo della commissione da parte del proposto di una serie di ulteriori e gravi
reati ( vedi estorsioni ) che, sebbene commessi precedentemente rispetto alla prima
applicazione della misura, sono stati accertati ( e giudicati ) successivamente, integrando
2

della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per complessivi anni quattro, misura già

pertanto, queste vicende giudiziarie elementi di valutazione fruibili per il giudizio di
aggravamento della misura perché non valutati in precedenza.
2.3 Occorre, poi, sottolineare come il richiamo alla sentenza della Corte Cost. n. 291/2013 sia,
nel caso di specie, del tutto inconferente, atteso che la giurisprudenza costituzionale si riferisce
alla diversa ipotesi del proposto in espiazione pena e non già in stato di custodia cautelare.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

in euro 2000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9.3.2018

versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare

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