Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21166 del 28/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21166 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HATTAT HICHAM N. IL 15/06/1976
avverso la sentenza n. 2242/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RAVENNA, del 25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;
Data Udienza: 28/04/2016
R. G. 100/2016
Con l’epigrafata sentenza, il Tribunale di Ravenna ha applicato ad Hicham Hattat, a
norma dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., la pena di mesi otto di reclusione per i reati di
resistenza a pubblico ufficiale e di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di lieve
entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto il vincolo della continuazione tra
i due reati e previa applicazione della diminuente per il rito.
Contro l’indicata sentenza ha proposto ricorso l’avvocato Enrico Moschini, quale
difensore di fiducia dello Hattat, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge
penale sostanziale e difetto di motivazione, in rapporto alla mancata verifica della
congruità della pena.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure, insieme, del tutto generiche,
manifestamente infondate e diverse da quelle consentite. L’atto di impugnazione, in vero,
si limita a rilevare che il giudice di merito, prima di accogliere la richiesta di
patteggiamento, avrebbe dovuto valutare «in modo più puntuale la conformità a giustizia
della pena applicata». La sentenza impugnata, dal canto suo, è partita dal minimo della
pena per il reato più grave, quello di cui all’art. 337 cod. pen., ha motivatamente escluso la
concedibilità delle attenuati generiche ed affermato l’applicabilità della recidiva, in
ragione dei precedenti penali, ha calcolato contenuti aumenti di pena a tale titolo nonché
per la continuazione.
dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2016
Motivi della decisione