Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21165 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21165 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
PIETROSANTO ANTONIO VALERIO nato il 31/05/1968 a LUCERA

avverso il decreto del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

Udito il difensore

Data Udienza: 27/02/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Franca Zacco, ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 aprile 2017 la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato cessata la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno disposta nei
confronti di Pietrosanto Antonio Valerio con decreto del Tribunale di Foggia del 14/1/2005, la
quale era stata aggravata con decreto del Tribunale di Foggia del 20/1/2006 per la durata di
anni due e nuovamente aggravata con decreto del Tribunale di Foggia del 18//3/2011 per la

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Bari affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 125 c.p.p. per assenza di
motivazione. Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha omesso di valutare il diverso
orientamento giurisprudenziale maturato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
291/2013, che ha escluso l’automatismo nell’esecuzione della misura di prevenzione dopo la
sospensione a seguito dello stato di detenzione per espiazione pena, imponendo all’organo che
ha adottato il provvedimento di verificare d’ufficio la persistenza della pericolosità.
La decorrenza della misura avrebbe potuto operare quindi solo dopo il giudizio di attualità
della pericolosità sociale, non effettuato dalla Corte d’Appello.
In ogni caso, non essendosi il proposto opposto rispetto al verbale di sottoposizione del
2/2/2019, la misura avrebbe dovuto terminare il 21/11/2019.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 14 dlgs n.
159/2011.
Lamenta il ricorrente che il decreto di aggravamento del Tribunale di Foggia del 18/3/2011
avrebbe dovuto essere autonomamente comunicato ed oggetto di verbale di sottoposizione,
condizione verificatasi solo il 2/2/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Avendo il provvedimento impugnato dato atto che la misura della sorveglianza speciale
è stata scontata, il Procurare ricorrente non ha alcuna ragione di dolersi del mancato
riesame, all’esito dei periodi di detenzione, del profilo della persistenza della pericolosità,
valutazione previsto peraltro dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 291/2013 solo
ove lo stato di detenzione si sia protratto per un periodo apprezzabile (situazione non
sussistente nel caso di specie).
2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

2

durata di un altro anno.

Il Procuratore ricorrente lamenta che, a differenza di quanto accertato nell’ordinanza
impugnata, la misura di prevenzione applicata al Pietroasanto non sarebbe cessata atteso
che il decreto di aggravamento del 18/03/2011 sarebbe stato posto in esecuzione solo in
data 2/02/2017.
Non vi è dubbio che, con tali censure, il Procuratore ricorrente adombri una sorta di
travisamento della prova da parte della Corte d’Appello di Bari, che ha invece effettuato
tutt’altra ricostruzione, senza, tuttavia, offrire documentazione idonea a dimostrare tale
assunto, e ciò nel rispetto del principio di autosufficienza e necessaria specificità del

Nulla per le spese essendo il ricorrente parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27.2.2018

ricorso, che, conseguentemente, si appalesa inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA