Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21164 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21164 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di :
RIANI MASSIMILIANO nato a Siracusa il 23/10/1975

avverso l’ordinanza del 4/11/2017 del Tribunale di Siracusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Siracusa con il provvedimento impugnato, ha reputato non
legittimo l’arresto eseguito nei confronti di Massimiliano Riani, in quanto
insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a suo carico e perché eseguito in un
una situazione non di flagranza, tenuto conto del tempo trascorso e delle attività
di polizia giudiziaria espletate tra il fatto e l’esecuzione dell’arresto, ritenute

2.

Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per

cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa
deducendo che l’ordinanza è affetta da gravi vizi motivazionali, riportando una
ricostruzione dei fatti in contrasto con decisivi dati processuali, trattandosi di
arresto eseguito in presenza di gravi indizi di colpevolezza non desunti da
descrizione delle sembianze del Riani da parte di soggetto non identificato.
2.1. Inoltre si deduce che l’arresto è avvenuto in quasi flagranza posto che
al riconoscimento della polizia giudiziaria non si era giunti attraverso ultronea
attività investigativa espletata dalla P.G., come sostenuto dal Tribunale, ma
immediatamente da parte dei militari operanti. Assume il ricorrente che, a
seguito della fuga dell’indagato, le ricerche non si erano mai interrotte ed anzi,
senza soluzione di continuità, avevano condotto immediatamente i militari, cui il
Riani era già noto, a disporre che altra pattuglia si portasse presso l’abitazione
del fuggitivo. In quel luogo peraltro, si dà atto che Riani era stato reperito e che
questi mostrava ancora evidenti segni della recentissima fuga (graffi ed
escoriazioni, dovute alle sterpaglie nelle quali era stato visto gettarsi dai militari
operanti, per poi dileguarsi).

3. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ha
fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio del provvedimento, sussistendo i presupposti per
procedere all’arresto.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento
senza rinvio dell’ordinanza,

in quanto relativa ad arresto eseguito

legittimamente.
4.1. L’arresto dell’ìndagato per il reato di furto aggravato in abitazione in
concorso con Mengotto, è stato eseguito da militari della Stazione dei Carabinieri

2

idonee ad interrompere la continuità dell’inseguimento.

di Siracusa Ortigia (cfr. verbale del 3 novembre 2017) i quali, su segnalazione
della centrale operativa, si erano posti all’inseguimento della vettura con targa
segnalata dai vicini di casa dei denuncianti come quella in uso ai ladri che si
stavano allontanando dal luogo del fatto. I militari, rinvenuta a bordo della
vettura la refurtiva della sottrazione appena commessa e due giovani (Mengotto
e Riani), arrestavano il Mengotto mentre il Riani si dava alla fuga gettandosi tra i
cespugli scavalcando il guardrail. Risulta dal verbale di arresto che gli operanti

anche le sue caratteristiche somatiche, trattandosi di persona mingherlina e con
tatuaggi anche su collo e mani e che, quindi, avevano allertato altra pattuglia
che, immediatamente, si era portata presso l’abitazione del predetto e lo aveva
tratto in arresto, rinvenendo peraltro sulla persona, segni evidenti della
precedente recentissima fuga.
4.2. Risulta, quindi, viziata la motivazione del giudice del Tribunale di
Siracusa che attribuisce rilievo alla circostanza che, all’identificazione del Riani si
fosse pervenuti attraverso successive investigazioni e non direttamente da parte
dei militari operanti.
4.3. Inoltre si osserva che la motivazione del giudice non risulta conforme ai
principi di diritto espressi da questa Suprema Corte in tema di quasi flagranza
(Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, Quaresima, Rv. 260527; Sez. 3, n. 34918
del 13/07/2011, Z., Rv. 250861; Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv.
247248).
Nella specie non vi è stata alcuna cesura tra la percezione diretta del fatto
delittuoso (quantomeno attraverso tracce rivelatrici della sua immediata
consumazione) ed il successivo intervento di privazione della libertà dell’autore
del reato. Secondo quanto sopra esposto infatti, sussiste il requisito previsto
dalla legge che postula la necessità della correlazione funzionale tra la diretta
percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo, in
presenza di un’altissima probabilità di colpevolezza dell’arrestato, con diretta
percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli agenti di
polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che suffraga, nel senso indicato, la
sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza.
I militari operanti, infatti, subito dopo il furto in abitazione, hanno sorpreso il
Riani in un’auto con targa segnalata come quella vista allontanarsi dal luogo del
fatto da vicini della parte lesa, con a bordo la refurtiva. A seguito della fuga
attraverso sterpaglie da parte del giovane, a loro già noto, gli operanti allertano

3

avevano riconosciuto immediatamente il Riani, soggetto loro già noto, viste

altra pattuglia che, recatasi immediatamente presso l’abitazione del Riani, lo
traggono legittimamente in arresto il predetto, ricorrendone le condizioni legge.

5. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato in quanto l’arresto risulta eseguito legittimamente.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 20/02/2018

Il Consigli

Il Presidente

Barbara

Carlo Zaza

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

4

PQM

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