Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21163 del 14/02/2018


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 21163 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZARA FERNANDO nato il 08/01/1953 a EBOLI

avverso l’ordinanza del 27/01/2016 del TRIBUNALE di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 14/02/2018

4

Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa
Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 29 gennaio 2016, il Tribunale di Salerno dichiarava

Giudice di Pace di Eboli, n. 143/2014, con la quale lo Zara era stato condannato alla pena di C
600,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 595 cod. pen., oltre al risarcimento del
danno in favore della parte civile, Motta Gerardo, da liquidarsi in separata sede .
2. Lo Zara, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
provvedimento, allegando la ricorrenza di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,
c. 1, lett. b), in relazione agli art. 591, 592 c.p.p. e 37 D. Ivo n. 274/2000 e 547 c.p..
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, assume il ricorrente, l’appello dell’imputato
avverso la sentenza del Giudice di Pace di condanna alla sola pena pecuniaria sarebbe
ammissibile, anche se non indirizzato a censurare specificamente le statuizioni, relative alla
regolamentazione delle alle spese processuali in favore della parte civile, qualora con l’appello
non sia contestata esclusivamente la specie ed entità della pena, dovendosi assumere che
l’impugnazione, riguardante la responsabilità dell’imputato, estenda i suoi effetti anche agli
altri profili, che dipendono dai primi, inclusi quelli concernenti la rifusione delle spese
processuali.
3. Il P.G., nella requisitoria, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità più recente,
secondo cui è ammissibile l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di condanna alla
sola pena pecuniaria, ancorchè non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al
risarcimento del danno in favore della parte civile, dovendosi considerare gli effetti estensivi
dell’impugnazione ai punti derivanti da quelli, oggetto di diretta censura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è fondato.
L’orientamento giurisprudenziale più recente ritiene ammissibile l’appello, proposto
dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace di condanna alla pena pecuniaria,
ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in
favore della parte civile, in quanto l’art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 dev’essere coordìnato con la
disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione
proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i
suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti
il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell’affermazione della

l’inammissibilità dell’appello, proposto da Zara Ferdinando, avverso la sentenza emessa dal

responsabilità penale. (Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017 – dep. 27/04/2017, Santaluce, Rv.
269677).
Secondo i principi generali, per l’organicità intrinseca dell’intervento demandato al giudice
dell’impugnazione, occorre attribuire all’atto del gravame un effetto estensivo, rispetto alla
questioni dipendenti dai punti, oggetto di diretta impugnazione.
In tale ottica, è condivisibile il citato orientamento, anche in considerazione di ragioni di
economia processuale e di interpretazione estensiva, legata, altresì, alla scelta dello stesso

3. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, quindi, procedere all’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno
per il giudizio d’appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Salerno per il giudizio di appello.
Così deciso il 14/02/2018

mezzo di impugnazione.

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