Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21160 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21160 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 29/01/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

OMORUYI FRANK nato in Nigeria il 14/03/1975

avverso la sentenza del 30/03/2016 del Tribunale di Verona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha
l’inammissibilità del ricorso.

concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, notificato a Frank
Omoruyi il 21 marzo 2017, veniva disposta nei suoi confronti l’esecuzione di due
sentenze di condanna. Rispetto a quella emessa il 30 marzo 2016, dal Tribunale
di Verona, relativa alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt.

con richiesta di revoca della sentenza n. 894/2016, deducendo di non essere
venuto a conoscenza del procedimento, se non con la notifica dell’ordine di
esecuzione emesso il 14 marzo 2017, tenuto conto che il difensore di ufficio in
quel procedimento, non aveva mai informato l’imputato contumace del corso del
procedimento, né aveva impugnato la relativa sentenza.
1.1. Il ricorrente deduce che l’effettiva conoscenza del procedimento non
coincide con la conoscenza di un atto della polizia giudiziaria e che le notifiche
presso il domicilio eletto non superano la presunzione di non conoscenza del
procedimento, di cui al novellato art. 625-ter cod. proc. pen., in assenza di
rinuncia a comparire, tenuto conto che nella specie vi era stata notifica presso il
difensore di ufficio.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria
scritta, con la quale chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

3.

Si osserva che il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.

3 .1. In primo luogo l’impugnazione risulta pervenuta all’autorità giudiziaria a
mezzo raccomandata, quindi non presentata personalmente dall’interessato o a
mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di cui
all’art. 625-ter, comma 2, cod. proc. pen. Si osserva, infatti, che tale modalità di
presentazione, stante la straordinarietà del mezzo di impugnazione, non
ammette equipollenti e genera l’inammissibilità dell’impugnazione proposta (Sez.
5, n. 45851 del 27/05/2016, Mitkova, Rv. 268447).
3.2. In secondo luogo si rileva, comunque, che il ricorso è manifestamente
infondato posto che risulta che l’imputato ha nominato difensore di fiducia in
data 27 maggio 2013, giorno in cui è stato commesso il reato, nonché che il
predetto aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore avv. Tiziana Aresi.
L’ elezione di domicilio mai revocata integra, in tema di rescissione del giudicato,
una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui

2

477 e 482 cod. pen., il ricorrente propone istanza di rescissione del giudicato,

all’art. 625 ter cod. proc. pen. In tale caso, infatti, si ritiene che l’imputato non
abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza
del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla descritta elezione di
domicilio (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554, fattispecie in
tema di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, nella
quale l’imputata, arrestata in flagranza, non aveva provveduto a nomina di un

tt,

Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali,

nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 en aio 2018

diverso difensore, né al mutamento del luogo di elezione del domicilio).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA