Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2116 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2116 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Marchetta Giuseppe, nato a Polistena (RC) il 13.5.53
imputato artt. 2 e 30/b L. 157/92
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, sez. dist. Cinquefrondi del 6.10.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

L’odierno ricorrente è stato giudicato responsabile della violazione degli artt. artt. 2 e
30/b L. 157/92 e condannato, con la sospensione condizionale alla pena di 1000 di ammenda
per avere abbattuto tre esemplari di colombo terraiolo, specie di cui non è consentita la caccia,
a colpi di fucile cal. 20.
Con il presente gravame, il condannato si duole del fatto che la decisione sia
immotivata posto che il giudicante si è limitato a riportare le dichiarazioni di un teste ed a
citare al normativa vigente in materia.
Il ricorso è inammissibile.
In effetti, la prima parte della motivazione riproduce testualmente il contenuto delle
dichiarazioni di un teste ma si tratta del verbalizzante che attesta di avere, nello svolgimento
della propria attività, udito dei colpi d’arma da fuoco di avere visto cadere i colombi e di

Data Udienza: 16/11/2012

avere, insieme al collega, immediatamente rintracciato l’odierno ricorrente che «…aveva uno
per terra vicino» proprio uno di tali colombi colpiti a morte.
In tal modo, la sentenza non merita censura alcuna perché si limita a descrivere il fatto
attraverso le parole di uno degli operanti (parole che non sono in alcun modo inficiate dal ricorrente).
Pertinenti e corrette sono infine, la puntuale evocazione della normativa vigente in
materia e la conclusione che «la fauna abbattuta era protetta e non poteva essere uccisa ed è
certo che è stato l’imputato ad abbattere gli esemplari ritrovati».
Evidenti, quindi, la genericità e manifesta infondatezza della doglianza.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il P sidente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA