Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21158 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21158 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PATTI GIUSEPPA MARIA nata a Niscemi il 14/05/1961
GIUGNO GIANCARLO MARIA LUCIO nato a Niscemi il 1/01/1959

avverso il decreto del 16/02/2017 della Corte di appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di
Giugno e rigettarsi il ricorso di Patti.

Data Udienza: 29/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con pronuncia del 2 marzo 2017, ha
riformato il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 16 dicembre 2015 che
applicava la confisca di beni immobili, mobili registrati e macchine operatrici
agricole, appartenenti a Giuseppa Maria Patti, ritenuti in realtà beni appartenenti
al proposto Giancarlo Maria Lucio Giugno, destinatario di misura di prevenzione

1993 all’attualità, restituendo un ciclomotore e confermando nel resto il
provvedimento.

2.

Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il

proposto personalmente deducendo vizio di violazione di legge, assumendo di
essere stato presente, nonostante l’avesse richiesto, soltanto alla prima udienza
di appello in videoconferenza, con violazione del diritto di difesa.

3. Risulta proposto a mezzo di procuratore speciale, avv. Giuseppe Giaconia,
ricorso per cassazione anche dalla terza interessata, coniuge del proposto, con il
quale si deducono due motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di norme penali (artt. 24 e
26 del d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011) per essere stata disposta la confisca
di beni di cui si era dimostrata la legittima provenienza ed in assenza di prova
della fittizia intestazione, per omessa motivazione relativamente alla invocata
confisca pro quota. Secondo la ricorrente, con riferimento all’immobile, la Corte
territoriale non ha considerato la prova, emersa nel giudizio di prevenzione, nel
corso del quale si è dimostrato che l’immobile, acquistato alla cifra di euro
46.481,12, era stato pagato con assegni circolari dalla Patti, emessi con
provvista proveniente dal conto della predetta acceso presso Banca Intesa,
accumulata con il suo stipendio di insegnante, attraverso la donazione del padre
Francesco (assegno di euro 10.329,14, versato sul conto corrente in data 8
aprile 2003) e mutuo stipulato per euro 35.000,00 (addebitato su conto corrente
in data 27 marzo 2003, con rateizzazione decennale). La Corte territoriale,
diversamente dal decreto di primo grado, considera che l’acquisto è avvenuto
con mutuo, ma non tiene conto dell’importo ricevuto a titolo di donazione e,
comunque, valorizza la modesta sproporzione tra le entrate ed uscite del nucleo
familiare nel periodo di riferimento (1999 — 2012), determinata secondo gli indici
Istat, per giurisprudenza della Corte di cassazione meramente indicativo. Non è

2

personale, per aver riportato condanna per appartenenza a sodalizio mafioso dal

stata dimostrata, a parere della ricorrente, la notevole sproporzione in relazione
al tenore di vita accertato, né l’illecita provenienza del bene, acquistato con
redditi propri ed in epoca per la quale deve essere esclusa l’applicazione della
presunzione di cui all’art. 26 del decreto citato.
3.1.1. Non è stata dimostrata, inoltre, secondo la ricorrente, la fittizia
intestazione tenuto conto che l’acquisto si colloca nel 2003, epoca risalente a 10
anni prima rispetto alla proposta nei confronti del congiunto (2013), con assenza

3.1.2. La Corte territoriale, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto procedere
alla confisca parziale, pro quota, del bene rapportando l’entità della quota alle
migliorie per la ristrutturazione, per il valore di oltre 26.000,00 euro che era
stato aggiunto a quello nominale dell’immobile. A fronte di un valore complessivo
così determinato, quindi, pari ad euro 68.000 circa, la confisca si sarebbe dovuta
rapportare ad una quota ideale, che tenesse conto delle migliorie che, però, nella
specie, non superano il 30 % del valore e che, quindi, non giustificano la confisca
totale dell’immobile. Sul punto si eccepisce l’omessa motivazione, per essere
stato devoluto alla Corte territoriale, detto argomento non sviluppato, poi, nel
provvedimento impugnato.

4. Con il secondo motivo si contesta la motivazione apparente fornita dalla
Corte territoriale rispetto all’importo di euro 63.690,00 attribuiti in parte
all’immobile confiscato (circa 22.000,00) e 41.000,00 circa per lavori di
ristrutturazione presso l’immobile limitrofo, di proprietà della madre della Patti.
La motivazione della Corte sarebbe insufficiente perché trascura la deposizione
dei testi della difesa e la documentazione prodotta nel giudizio di prevenzione,
dalla quale risulta che, sul conto corrente della madre del Giugni, nel periodo di
interesse vi era una disponibilità liquida di oltre 50.000,00 euro e che Maria
Rosaria Arena, madre della Patti, aveva dichiarato di aver elargito, durante la
ristrutturazione edilizia, danaro alla figlia. Né, per la ricorrente, la Corte di
appello tiene conto dell’assegno di euro 12.000,00 indicato con il gravame, non
vengono esaminati i verbali trascrittivi con le prove testimoniali, con motivazione
apparente, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

5.

Il Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, ha fatto pervenire

requisitoria scritta, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del
ricorso del proposto ed il rigetto di quello della terza interessata.

3

di motivazione della Corte sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Giugno va dichiarato inammissibile in quanto
manifestamente infondato e quello proposto nell’interesse della Patti va
rigettato.

2.

Quanto al ricorso personale del Giugno, si rileva che lo stesso è

proposto è stata assicurata la presenza nel giudizio di prevenzione, attraverso
sistema di video collegamento a distanza, ai sensi dell’art. 146-bis disp. att. cod.
proc. pen. e che, anzi, è stato sentito anche personalmente, dal Magistrato di
Sorveglianza. Sicché l’eccezione di nullità formulata, per violazione del diritto di
difesa, risulta manifestamente infondata.

3.

Con riferimento alla terza interessata va premesso che l’assetto

normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in
materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è ancorato al
profilo della assenza di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato
l’infondatezza (Corte Cost. n. 106 del 15/04/2015) della questione di legittimità
costituzionale che era stata sollevata – sul tema – da questa Sezione Penale
della Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio
regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in
sede di prevenzione non ricomprende, in modo specifico, il vizio di motivazione
(nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola
violazione di legge (art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, art. 10, comma
3, d. Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte,
deriva che è sindacabile soltanto la mancanza del percorso giustificativo della
decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto
inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 1, n.
49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 del 26.2.2009,
Giuliana, Rv. 242887).

3. Ciò posto si rileva che nel caso in esame le doglianze esposte dalla
ricorrente e – ancor prima, l’esame del provvedimento impugnato da leggere
congiuntamente al provvedimento di primo grado (confermato se non per la
statuizione relativa al ciclomotore restituitole) al quale la motivazione opera

4

inammissibile in quanto risulta, dall’esame del fascicolo processuale, che al

costante riferimento quanto ai dati fattuali emersi – non evidenziano profili di
vera e propria apparenza motivazionale. Il contesto espressivo, del resto,
rappresenta, con sufficiente chiarezza, i necessari passaggi logici dell’iter
dimostrativo.
3.1. Con riferimento all’immobile confiscato, rispetto al quale secondo la
ricorrente la Corte territoriale avrebbe trascurato che l’acquisto era avvenuto
anche utilizzando l’importo ricevuto dalla Patti a titolo di donazione, si osserva

valorizza la sperequazione tra le entrate e uscite del coniuge intestatario
dell’immobile in realtà reputato appartenere al proposto. I giudici del
procedimento di prevenzione hanno tenuto conto, infatti, sia della provvista
accumulata dalla Patti con il suo stipendio di insegnante, sia della donazione del
padre Francesco (assegno di euro 10.329,14, versato sul conto corrente in data
8 aprile 2003), oltre che del descritto mutuo. Sicché, avendo i giudici di
prevenzione, tenuto conto di tutte le provviste disponibili, la censura sotto il
profilo prospettato risulta infondata.
3.1.1. Quanto alla rilevata sproporzione che per la ricorrente sarebbe
modesta e, comunque, tale da non integrare la notevole sproporzione rispetto al
tenore di vita necessaria per il provvedimento di confisca, considerata anche
l’epoca in cui l’acquisto si colloca, rispetto al quale non opererebbe la
presunzione di cui all’art. 26 del decreto citato, si rileva che i giudici della
prevenzione hanno tenuto conto, con un ragionamento immune da vizi logici e
coerente, di ulteriori dati. In particolare la Corte territoriale, considerate le
provviste disponibili, valutate le uscite, ha escluso dal calcolo, con motivazione
coerente e non illogica, altri contributi indicati dall’interessata come provenienti
da familiari (proventi dell’azienda agricola riconducibile alla famiglia del Giugno e
quelli della madre del proposto). Ciò in assenza di riscontri documentali e tenuto
conto dei normali costi di vita a fronte del reddito dichiarato, considerato dalla
Corte territoriale “non stratosferico” (pensione di reversibilità del coniuge per
euro 2.700,00 mensili), oltre che dalla emersa necessità della madre del
proposto di servirsi di una collaboratrice fissa (cfr. decreto pag. 18), da valutare
come uscita ulteriore.
Inoltre la rilevata sproporzione, secondo la Corte territoriale, si fonda anche
sulla non verosimile erogazione di spese per ristrutturazione degli immobili,
quello oggetto di confisca (sito alla via XX Settembre 101, 103), oltre all’altro
non oggetto di confisca, sito alla via XX Settembre civici 105, 107, di proprietà
della madre della Patti. Con un ragionamento non illogico e coerente con

5

che la motivazione del decreto impugnato in uno a quella di primo grado

l’assenza di riscontri documentali rilevata dalla Corte territoriale (riferibili al
periodo in questione, fino al 2010: cfr. folio 19 del decreto) indicata in
motivazione, il decreto infatti ha indicato come non verosimile l’esecuzione di
lavori di ristrutturazione in economia, per cinque anni (dal 2006 al 2010) affidati
ad un solo operaio, con la collaborazione dello stesso proposto e dei figli. Ciò
considerata la lunga durata della detenzione dello stesso Giugno e l’età
anagrafica dei figli all’epoca adolescenti del predetto. Inoltre la Corte territoriale
ha valorizzato, dal punto di vista documentale, l’accertata sanatoria delle opere e

idonei a smentire l’asserita dilatazione nel tempo, per oltre cinque anni, dei
lavori in questione oltre che delle spese agli stessi riferibili (cfr. folio 19 del
decreto ove si fa riferimento alla comunicazione inizio lavori presentata da
Giuseppa Patti il 6 settembre 2006, nonché alla documentazione inerente la
detrazione fiscale per l’anno 2006, pari a circa 12.000,00 euro e per gli anni
successivi per importi minori). Appare poi adeguata ed esaustiva la motivazione
offerta nel provvedimento impugnato, circa l’impossibilità di reputare di legittima
provenienza la somma ulteriore di euro 12.000,00 che risulterebbe essere stata
prelevata dal conto corrente della suocera di Giugno, Maria Rosaria Arena, non
risultando, secondo la Corte territoriale, alcuna documentazione inerente la
destinazione della detta somma ai lavori di ristrutturazione descritti.
3.1.2. Quanto alla dimostrazione della fittizia intestazione dell’immobile, la
Corte territoriale ha tenuto conto, con motivazione coerente e immune da vizi
logici, il periodo compreso tra l’acquisto, che si colloca nel 2003 e quello
dell’inizio dei lavori, che corrisponde al settembre del 2006, non anche il diverso
ambito temporale nel quale la difesa ha spalmato il disequilibrio economico
(2003 – 2010). Inoltre si è in via generale evidenziato che il proposto, la cui
pericolosità qualificata appare, nella specie, del tutto incontestata, ha riportato
condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. dal 1993, senza soluzione
di continuità fino alla data del provvedimento impugnato. E’ stato poi evidenziato
nei provvedimenti di prevenzione, che gli indizi di pericolosità qualificata del
proposto erano tali dal punto di vista temporale (risalenti al 1984) da
comprendere tutti gli acquisti in questione e che trattandosi del coniuge
convivente del proposto, operasse la presunzione di cui all’art. 26 del d. Igs. n.
159 del 2011. Tale ricostruzione non risulta oggetto di specifica censura con i
motivi di appello che, dunque, non può essere contestata, sotto il profilo della
prospettata violazione di legge, per la prima volta in sede di legittimità. In ogni

6

l’utilizzo del meccanismo delle detrazioni fiscali relative all’anno 2006, elementi

caso la censura sotto il profilo proposto nel ricorso, appare aspecifica e soltanto
prospettata senza indicazione specifica delle ragioni sulle quali fonda.
3.1.3. Quanto alla denuncia relativa alla mancata confisca parziale, si
osserva che la Corte territoriale ha richiamato in premessa il provvedimento di
primo grado il quale, rispetto alla richiesta restituzione della quota di pertinenza,
escluse le spese per la ristrutturazione, ha evidenziato come sia stato impossibile
individuare, anche

pro quota,

un’entità di rilevanza economica. Sicché il

4. Con riferimento al secondo motivo si rileva che sebbene si prospetti
un’apparenza motivazionale, si invoca in realtà una rivalutazione di elementi di
fatto, inibita in sede di legittimità. Infatti il decreto offre ampia motivazione in
ordine al compendio probatorio per la difesa reputato utile a dimostrare
l’esclusiva disponibilità da parte del coniuge del proposto delle somme versate
sul conto corrente della madre, su cui confluiva la sua pensione, nonché circa il
contributo economico da questa offerto alla Patti, in uno alla testimonianza
dell’operaio che avrebbe svolto i lavori in economia.

5. Alla pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, ex art. 616 cod. proc. pen., alla quale si aggiunge, per il Giugno,
quella del pagamento della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende, così individuata tenuto conto dei motivi devoluti.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso di Giugno Giancarlo Maria Lucia che
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Patti Giuseppa Maria
che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/01/2018

prospettato vizio di motivazione appare infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA