Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21157 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21157 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
legOsentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito ti difensore

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Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Prato, in sede di appello, ha confermato il
provvedimento col quale il Gip aveva respinto l’istanza di revoca del decreto di sequestro
preventivo di ITICree importata dalla Cina, in relazione alle ipotesi di reato di cui agii artt 48,479
cp C di evasione dei u’intli Lulifine, pet dVei tratto inganno, &legando una falsa IdILUId di

vendita, il funzionario delle Dogane circa il reale valore della merce oggetto di importazione, che
aveva così formato una bolletta doganale di importazione falsa, conseguendone l’evasione dei
diritti cii confine esigibiii.

dedotto il vizio di motivazione apparente, poiché il Collegio aveva respinto l’istanza, ritenendo
che il documento prodotto dalla difesa sarebbe apocrifo, senza dare alcuna spiegazione su tale
giudizio ed ignorando gii argomenti difensivi collegati alla predetta produzione.

1.1 Tramite ii secondo motivo ci si è doluti dei vizio di motivazione apparente, poiché il
Tribunale non avrebbe considerato che gli elementi di prova nuovi allegati all’istanza di revoca
erano in grado di dimostrare l’insussistenza del fumus e sono state sollevate critiche nei
confronti dei provvedimento reiettivo dei Gip, che non aveva vaiorizzato i nuovi documenti
allegati alla richiesta di revoca.
All’odierna udienza il Pg drssa Mignolo ha concluso per l’inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.

1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all’ad 325 cpp e dall’interpretazione
costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso
ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di
legge. In tal senso è costante l’elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua
composizione più autorevole. Ex

muitis

Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692, secondo la
quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o
probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia
gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dai giudice. (Conf. SAL, 29 maggio 2008 n.
Maigioglio). Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da

Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la
quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur
consentito soio per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione dei provvedimento
impugnato sia dei tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti

minimi

per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel

1. Avverso Vordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, che col primo motivo ha

provvedimento impugnato. Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017)
Rv. 269296; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017.
1.1 Applicando tali principi – che qui occorre ribadire – al caso concreto va premesso che,
come emerge dai testo dei provvedimento impugnato e diversamente da quanto assunto dai
ricorrente, il Tribunale ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto apocrifo il documento
presentato a corredo della richiesta di revoca, sottolineando che era stato stampato da un file,
che non era stato prodotto né al momento del sequestro, né in seguito al PM e neppure in
udienza di riesame, pur dovendo essere nella disponibilità dell’indagato, ed evidenziando,infine,

1.2 Il percorso logico giuridico sviluppato dai Giudici del merito cautelare in alcun modo è
apparente, risultando giustificate congruamente la ragioni della decisione adottata ed anche la
censura sollevata nei secondo motivo di ricorso, per la quale non sarebbero stati considerati gli
elementi di prova nuovi allegati all’istanza di revoca, che sarebbero in grado di dimostrare
l’insussistenza del fumus, implica una inammissibile doglianza sulla tenuta logica della
motivazione, che, peraltro, sconfina nel merito del ragionamento seguito nel provvedimento
impugnato.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono deve constatarsi che il ricorrente,
sotto la veste del vizio di motivazione apparente, ha introdotto censure al merito delle
argomentazioni sviluppate nella motivazione, che – ovviamente – non possono essere
rappresentate in questa sede.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 2000 in favore della
cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 18.1.2018

che l’indagato Cf d in possesso di files funzionali alla falsificazione di fatture di vendita.

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