Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21156 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21156 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMBIAGHI MARIA FRANCESCA N. IL 02/12/1943 parte offesa nel
procedimento
LORENZI ENRICO N. IL 26/06/1966 parte offesa nel procedimento
BATTISTI LUCA FILIPPO N. IL 25/03/1973 parte offesa nel
procedimento
VERONESE GRAZIA LETIZIA N. IL 21/07/1942 parte offesa nel
procedimento
c/
VARISCO MARIA ANTONIETTA N. IL 04/03/1940
avverso il decreto n. 3203/2013 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
30/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 28/04/2016

R. G. 53437/2015

Con l’epigrafata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Rimini ha disposto l’imputazione coatta nei confronti di Maria Francesca Cambiaghi,
Franco Lorenzi, e Luca Filippo Battisti per il reato di falsa testimonianza e la trasmissione
degli atti al Pubblico Ministero nei confronti di Grazia Letizia Veronese, per il reato di
calunnia, archiviando nel resto.
Contro l’ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato Donata Nittis, quale difensore di
fiducia dei tre imputati e della Veronese, deducendo: con il primo motivo, abnormità ed
erronea applicazione della legge penale, per aver acquisito documenti prodotti dalla
denunciante Maria Antonietta Varisco, che non può essere considerata parte offesa per il
reato di cui all’art. 372 cod. pen.; con il secondo motivo, abnormità e violazione di legge,
per difetto di legittimazione della denunciante Maria Antonietta Varisco a proporre
opposizione; con il terzo motivo, abnormità e violazione di legge, per l’illegittimità
dell’ordine di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; con il quarto e quinto motivo,
erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione del provvedimento con il
quale è accolta la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di Maria
Antonietta Varisco, per i reati di calunnia e diffamazione denunciati da Grazia Letizia
Veronese.
Il ricorso è inammissibile perché contiene, nei primi due motivi, censure
manifestamente infondate, e, negli altri tre motivi, doglianze diverse da quelle consentite.
I primi due motivi sono manifestamente infondati, perché il procedimento era
cumulativamente pendente nei confronti della Cambiaghi, del Lorenzi, del Battisti e della
Veronese, sicché anche quest’ultima era legittimata a partecipare all’udienza camerale e a
produrre documenti a proprio favore, né si è determinata alcuna violazione del
contraddittorio per avere il giudice tenuto conto di tali documenti; d’altro canto, non può
neanche sostenersi che il giudice adito con richiesta di archiviazione abbia il potere di
disporre la camera di consiglio ex art. 409 ed ordinare l’imputazione coatta solo se vi sia
opposizione della persona offesa. Il terzo motivo formula doglianze diverse da quelle
consentite, poiché il Giudice, come qualunque pubblico ufficiale, qualora ravvisi
l’esistenza di un reato deve farne notizia al Pubblico Ministero; per di più, e correttamente,
ciò è avvenuto solo al momento in cui il giusdicente ha assunto le sue determinazioni sulle
richieste di definizione del procedimento da parte del Pubblico Ministero. Il quarto ed il
quinto motivo, poi, espongono anch’essi censure non consentite, poiché, per l’espresso
disposto dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., «l’ordinanza di archiviazione è ricorribile
per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5», e cioè in ipotesi di
omesso avviso della fissazione dell’udienza e della violazione del diritto all’audizione
dell’interessato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).

Motivi della decisione

P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 28 aprile 2016

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