Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21155 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21155 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIFICI ANTONINO N. IL 16/12/1975
avverso la sentenza n. 700/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 28/04/2016

R. G. 53429/2015

Con l’epigrafata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza
di primo grado del Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, che aveva
condannato Antonino Rifici per il reato di esercizio arbitrario con violenza alle persone e
alle cose e lesioni personali, per aver danneggiato l’automobile di Francesco Carcione e per
aver procurato al medesimo un ematoma, afferrandolo per il collo e colpendolo con un
calcio, al fine di esercitare il preteso diritto ad essere risarcito del danneggiamento dello
specchietto della propria vettura, e gli aveva irrogato la pena di mesi quattro di reclusione,
escludendo ogni dubbio sulla capacità di partecipare coscientemente al processo o sulla
capacità di intendere o di volere al momento del fatto.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l’avvocato Salvatore Zingale,
quale difensore di fiducia del Rifici, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge
penale e difetto di motivazione, avendo riguardo alla mancata verifica della capacità
dell’imputato di partecipare coscientemente al processo e della imputabilità del medesimo
al momento del fatto, in ragione di un certificato medico dell’A.S.L. del 2012 attestante
«disturbi del comportamento, aggressività» e di documentazione relativa a visite
domiciliari e prescrizioni farmacologiche del 2014, che avrebbero dovuto imporre al
giudice di disporre l’espletamento di una perizia, in omaggio al diritto di difesa.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure diverse da quelle consentite. La
sentenza di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha escluso dubbi sulla
capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo o sulla capacità del
medesimo di intendere e volere al momento del fatto, ritenendo inidonea la
documentazione medica prodotta e non adeguatamente indicative in proposito le
modalità della condotta. Il mancato espletamento di perizia, poi, costituisce il risultato di
una decisione che, se adeguatamente motivata, è incensurabile (così, tra le tante, Sez. 4, n.
7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152, nonché Sez 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto,
Rv. 253707).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2016
Il consigliere estensore
Ant ni Cor

Il Presidente
Carlo Citterio

Motivi della decisione

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