Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21154 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21154 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Bevilacqua Alessandro, nato a Catanzaro il 03/04/1985

avverso l’ordinanza emessa il 05/10/2017 dal Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Vincenzo Cicino, il quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Alessandro Bevilacqua ricorre avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe, in forza della quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha disposto la
sostituzione della custodia in carcere (applicata a carico dell’odierno ricorrente
con provvedimento del Gip dello stesso Tribunale, datato 11/09/2017) con la
diversa misura degli arresti domiciliari. Il Bevilacqua risulta in vinculis in quanto

Satriano il 19/10/2014 e relativo ad un’autovettura parcheggiata lungo la
pubblica via), nonché a un addebito ex art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011
(giacché l’indagato, per realizzare il furto anzidetto, aveva violato l’obbligo di
soggiorno nel comune di Catanzaro, impostogli con un precedente decreto
applicativo di misura di prevenzione).
La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione dell’ordinanza
impugnata con riguardo alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari di cui
all’art. 274, lett. c), del codice di rito.
Oltre a sottolineare che i fatti, come ricordato, risalgono all’ottobre del 2014,
il ricorrente evidenzia lo stato di restrizione in carcere del Bevilacqua, per altra
causa, a far data dal 05/12/2015 (con fine pena previsto per il 2022, trattandosi
di titolo definitivo). Si legge nel ricorso che «la distanza temporale tra i fatti e il
momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con
l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di
motivazione», anche alla luce della regola generale secondo cui «ad una
maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle
esigenze cautelari». Il difensore dell’indagato precisa infine che i due concetti di
concretezza ed attualità delle esigenze debbono tenersi ben distinti (afferendo il
primo alla capacità a delinquere del soggetto, il secondo alla ravvisabilità di
occasioni prossime di ricaduta in condotte illecite), senza dunque la possibilità di
dare per dimostrato uno dei requisiti solo sulla base della ritenuta sussistenza
dell’altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, alla
luce delle innovazioni introdotte con la legge n. 47 del 2015, «per ritenere
“attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione del reato, non è più sufficiente

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gravato da indizi di colpevolezza in ordine a un delitto di furto (commesso in

ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene
l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a
delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c), cod. proc.
pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l’elevata
probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Ne consegue che il giudizio
prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: “se si presenta
l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle
indagini reitererà il delitto”, ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione:

del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità
la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere”» (Cass., Sez.
III, n. 36919 del 19/05/2015, Sancimino). Più di recente, si è comunque
precisato che «in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del
reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo
concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel
senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum
libertatis

nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità

dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia
sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non
richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che
esula dalle facoltà del giudice» (Cass., Sez. V, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri,
Rv 271216; v. anche Cass., Sez. VI, n. 3043/2016 del 27/11/2015, Esposito).
Una parte delle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità ha
ritenuto che vi sia sostanziale sovrapponibilità del testo normativo novellato
rispetto a quello previgente, essendo stato solo esplicitato un contenuto del
giudizio cautelare da intendersi demandato al giudice anche prima della citata
legge n. 47/2015 (v., fra le altre, Cass., Sez. V, n. 43083 del 24/09/2015,
Maio): in ogni caso è pacifico che, già prima della riforma de qua, il riferimento
«al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma
secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo
della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo
intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad
una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle
esigenze cautelari» (Cass., Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv
244377). In coerente adesione a detto principio, «all’evidenza, da confermare
con ancora più forte rigore nell’attuale contesto normativo», le pronunce degli
ultimi anni alla legge n. 47/2015 hanno avvertito come l’indagine sulla
sussistenza del requisito dell’attualità assuma «rilievo ancora maggiore, quanto

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“siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione

più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dall’ordinanza
cautelare» (Cass., Sez. III, n. 49318 del 27/10/2015, Barone).
1.2 Mutuando i principi appena ricordati nell’analisi della fattispecie oggi in
esame, deve senz’altro prendersi atto che – fra il

tempus commissi delicti e

l’applicazione della misura – risultano decorsi poco meno di tre anni: tuttavia, al
fine di illustrare la sussistenza di un perdurante rischio di recidiva specifica il
provvedimento impugnato pone correttamente l’accento sia sulla professionalità
dimostrata in occasione della condotta criminosa (il furto fu commesso in pochi

sperimentata divisione dei compiti fra più soggetti) che sui numerosi precedenti
del Bevilacqua, elementi da cui desumere una chiara propensione a delinquere
da parte dell’odierno ricorrente. Fra condanne pregresse e pendenze in corso,
l’indagato annoverava infatti plurimi addebiti per reati contro il patrimonio,
anche in forma associativa, oltre a contestazioni in tema di stupefacenti ed armi;
lo stesso, come del resto confermato da quanto accaduto al momento della
realizzazione del furto qui ascrittogli, si era anche dimostrato più volte
indifferente rispetto alle prescrizioni dell’autorità, rendendosi responsabile di
condotte di evasione e violazione di misure di prevenzione.
In ragione di tali rilievi, ed in termini parimenti ineccepibili, il Tribunale ha
pertanto ritenuto di poter attribuire significatività al decorso del tempo solo in
punto di attenuazione e non già di elisione delle esigenze cautelari, reputando
adeguata al caso di specie la misura degli arresti domiciliari in via sostitutiva di
quella di maggior rigore.
Né avrebbe potuto assumere valenza dirimente la circostanza che il
Bevilacqua risultava ristretto a titolo definitivo a causa di alcuni dei pregiudizi
sopra ricordati: come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte,
infatti, «lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura
coercitiva custodiate non è di per sé in contrasto con la configurabilità di
esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di
reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui
alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito
dell’attualità del pericolo» (Cass., Sez. V, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv
270535). Nella pronuncia appena richiamata, in particolare, si evidenzia che
occorre tener presenti i «molteplici benefici che l’ordinamento prevede per
l’attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà […],
non potendosi escludere in modo assoluto che t’indagato, per una qualsivoglia
ragione, lecita o illecita, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà».

4

minuti, con attività pianificata mediante una efficace e certamente già

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Bevilacqua al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/01/2018.

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