Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21151 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21151 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Puglisi Aldo, nato a Milazzo il 28/06/1947

avverso l’ordinanza emessa il 14/07/2017 dal Gip del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il 04/02/2017 venivano posti sotto sequestro quattro certificati ATP
riferibili ad altrettanti autocarri (e relative targhette identificative) appartenenti
alla “F. & G. Logistica e Trasporti” s.r.I., sul ritenuto presupposto della falsità di
quanto ivi attestato, con particolare riguardo ai collaudi apparentemente
effettuati sui mezzi de quibus.

A seguito di istanza di restituzione, rigettata dal

competente ufficio del Pubblico Ministero, il difensore di Aldo Puglisi

precedente amministratore unico della suddetta società – avanzava opposizione

respingeva a sua volta la richiesta.

2. Avverso il provvedimento di rigetto da ultimo ricordato, la difesa del
Puglisi ha proposto richiesta di riesame al Tribunale medesimo (dichiarata
inammissibile, con contestuale conversione del gravame in ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 127, comma 7, del codice di rito).
Nell’interesse del ricorrente si segnala che – come da documentazione
acquisita presso l’ufficio della Motorizzazione del capoluogo siciliano – i certificati
ATP ed i presupposti collaudi dei mezzi sarebbero risultati regolari: risulta
apodittico, pertanto, il rilievo del giudice procedente secondo cui vi sarebbe una
non meglio chiarita discordanza tra gli stessi certificati e la classificazione dei
veicoli interessati. I giudici di merito, in definitiva, non avrebbero tenuto conto
di atti decisivi ed aventi una provenienza qualificata (dall’ufficio pubblico
preposto), sino ad invertire le ordinarie regole in tema di onere probatorio
facendo carico ai diretti interessati di dimostrare l’infondatezza delle accuse.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Infatti, in conformità al dato normativo, «il ricorso per cassazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso
solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli
errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice» (Cass., Sez. II, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv
269656). Nella fattispecie oggi in esame, del resto, è la stessa difesa del
ricorrente a segnalare che nel provvedimento impugnato mancherebbero, da un

2

al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che tuttavia

lato, «i necessari riferimenti alle motivazioni probatorie che sorreggono il
sequestro» e, dall’altro, «le motivazioni “in fatto” sull’asserita discordanza dei
certificati ATP con la classificazione dei veicoli»: entrambi i profili appena
sottolineati afferiscono, all’evidenza, al merito delle determinazioni adottate dal
Gip.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Puglisi al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché –

in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del
13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 18/01/2018.

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA