Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21150 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21150 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
le~sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilitai
Udito il difensore

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Prato ha

rigettato l’istanza di

annullamento del decreto di sequestro preventivo di merce importata dalla Cina, in relazione alle
ipotesi di reato di cui agli artt 48,479 cp e di evasione dei diritti di confine, per aver l’indagato
ballo iti iiiyaiiiiu, aileyalidu

Id falba failthd

di vendita, il fui

ILi011cif il)

delle Duyaiie Lirtxi ii reale

valore della merce oggetto di importazione, che aveva così formato una bolletta doganale di
importazione falsa, conseguendone una illecita riduzione dei diritti di confine esigibili.
1. Avverso ‘ordinanza ha proposto ricorso ia difesa dell’indagato che con unico articoiato motivo

nonché il vizio di motivazione apparente.
1.1 Il ricorrente ha sintetizzato gli elementi ritenuti indiziari nei suoi confronti, che sarebbero
consistiti : a) nei ritrovamento presso Vabitazione deiVindagato di una tabella in formato
cartaceo e inforrnalico in Cui sarebbe riportato il reale valore della merce acquistata dalla società

dell’indagato e : b) il rinvenimento di alcuni files riproducenti fatture di vendita liberamente
modificabili, intestate al venditore cinese, all’interno del personal computer in possesso
cieWindagato. li raffronto tra i suddetti dati documentali aveva indotto gii inquirenti a ritenere
che la faitur -a di vendila prodotta

I ICiid fdbe (kik) sduyai Idl I ICIIIU fUSSC

falsa,

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oli

valore della merce pari a quasi 32mila $ mentre, secondo quanto riportato nella tabella in
possesso dell’indagato, il valore della merce sarebbe pari a poco più di 50mila $ e ne sarebbe
conseguila Vevasione dei diritti di confine.
1.2 Nell’istanza di i iesaine icl

difesa dVCVd

dedotto .

d) che 11011 era veio Che id Ldbeild il idiCabbe

il reale valore della merce importata ma che tale conclusione sarebbe derivata da un
travisamento dei documenti in lingua cinese, non tradotti; b) che la fattura di vendita per
l’importo di quasi 32rniia $ non era falsa e, sui punto, aveva aiiegato ia distinta di pagamento
deiid I I lef Le, beffelidi I lel Ile LUil

ile

tu

di

Ui diid fattura ed ii Lef tifiLdIU

di

esportazione del fornitore, con la dichiarazione di valore, tradotto, e presentato all’autorità
cinese, certamente riferito alla merce importata per i dati coincidenti, relativi al container, alla
quantità ed ai peso della merce e naturalmente di valore di essa.
1.3

Lel difesa dVCVd ei-LebitO che i ddli dULUI lel ildii il I base di dUclii era stata fln i I lUidid

l’ipotesi

di accusa erano dubbi, anche perché non tradotti in italiano, e potevano essere idonei a fondare
le presunzioni in ambito tributario ma non potevano invertire l’onere della prova nel processo
penale. L’attuale ricorrente aveva, altresì, offerto una prova rappresentativa dei significato della
tabella, precisando Cile ai più il dato numerico dei 5Orniia $ poteva riferirsi di valore lordo

dell’importazione, spettando al compratore sopportare tutte le spese ed i costi assicurativi nel
contratto di vendita adottato nel caso concreto.
Ii ricorrente ha,
pi esui iciul li

altresì, lamentato che l’ipotesi accusatoria fosse stata strutturata sulle

USdle dai; ‘Ayel ILid delle DUydi le.

All’odierna udienza il Pg drssa Mignolo ha concluso per l’inammissibilità.

1

ha censurato l’errata applicazione degli artt48,479 cp e 292,295 dei Testo unico leggi doganali,

MOTI ■J’I D’ELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all’art 325 cpp e dall’interpretazione
costantemente operatane da questa Corte si ricava che ii ricorso per CdSSdLiOne avverso
ordinanze in materia di misure cauteiari reali è proponibiie solo per il vizio di violazione

di

legge. In tal senso è costante l’elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua
composizione più autorevole.

Ex multis

Sez. ti, Sentenza n. LD93L dei Z9/11/ZUUtSLc. (aep. Lb/Ub/LUU2S) KV. L39091, seconcio ia

probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia
gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento o dei tutto mancante o
privo dei requisiti mirtirrii di LUCI CI ILd, LompeLeLd C idgiurrevuiezzd e, quindi, il lidUi ICV d

rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n.
25933, Malgioglio). Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da
Sez. 6,

SelltenZd

n. 6589 dei 10/01/2013 Cc. (ciep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo ia

qudie ii ricoiso per LASSdLiU1 IC .oiiUu oIdiIidIIe CI I ICSSC iii II idter id di sequestro preventivo, pur

consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi
per rendere comprensibile la vicenda contestata e Viter logico seguito dai giudice nei
provvedimento impugnalo. Ir SCUSO LUi IRA I ile

Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017)
Rv. 269296;Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017
LI. Applicando tali principi – che qui occorre ribadire – ai caso concreto va premesso che,
LUI I le Ci I lel ge del; testo dei provvedilliento impugnalo C dado stCSSU dlIU di ricorso, ii TI iiJUI idie

aveva ritenuto inidonee ad incrinare il quadro indiziario le deduzioni ed allegazioni difensive,
evidenziando che restava inspiegata l’entità dei costi accessori, che secondo un suo calcolo,
sarebbero stati sostenuti dai ricorrente, ed osservando che, sui punto, id difesa non aveva
urreilu neppure un pt il ILipiU di prova l’OLIAI I ICI lidie SUliC spese accessorie sosten ute.

Ld

predetta carenza di allegazioni rendeva irrilevanti, allo stato, gli ulteriori documenti prodotti in
sede di riesame, cioè la distinta di bonifico bancario e la certificazione di esportazione.
1.2 La dogiianza difensiva – sotto l’apparente veste della violazione di legge – risulta sviluppata
suila tenuta logica della motivazione, prospettando, altresì, critiche che SODO di iiinite deiid

censura sul merito del discorso argomentativo del Collegio, come emerge con chiarezza dalla
sintesi operatane sub 1.1.
1.3 inoitre – ed

anche per questo profilo con evidente incursione nei perimetro dei vizio

molivazionaie – è stato prospettato che i Giudici cieila cauteia non avrebbero considerato che i

costi di cui avevano lamentato la mancata documentazione erano già indicati nella bolletta
doganale.

qudie, iicùrso per 1.dSbdZiO1 IC coiitio VI dil ‘di ILC CI I ICSSC il I I I IdICI id di sequestro preventivo o

2. I,ifiiie

,

di iLi le id duyiidilLd Lii Ld VipoLizzau Uso deiie LUSiddelle pl CSUI IL.i01 li li ibUldi iC

involgerebbe il merito dell’apprezzamento discrezionale del Giudice, in quanto, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte dette presunzioni non possono costituire, di per sé,
fonte di prova della commissione dell inecito, ma assumono esciusivamente ii valore di dati di
idei() liberdilielite vduLdbih

di yiudiLe, Li IC possono ebbe( C pusi.i d fUl Ridi I lel ILU di Ul id I I libUtd

cautelare

Sez. 3, Sentenza n. 30890 del 23/06/2015 Ud. (dep. 16/07/2015)

reale.

Rv. 264251;Sez. 3, Sentenza n. 2006 del

02/10/2014 CC.

(dep. 16/01/2015)

Rv. 261928;

Sez. 3, Senienza n. 7078 dei 23/01/2013 Cc. (ciep. 13/02/2013 ) Rv. 254853.

in sostanza, dedotto vizi di motivazione, che non possono essere rappresentati in questa sede;
d’altra parte la motivazione risulta congruamente strutturata ed ha dato conto sia delle ragioni
esposte daiia difesa, confutandole, che dei motivi che hanno sorretto id decisione di conferma
dei

deLreiu iiììpuynaio, ululi rcivvisciiidusi il deiiuììito vizio di iiiutivaciume dppdi Ci

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 18.1.2018

li

Cuiisiyiiere esiti ISUIC

Dr Eduardo d Gregorio

D0451TATA it4 CANCELLERIA
addì

1 1 MA6 2018
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3

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