Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21148 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21148 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUZA RUDIN nato il 22/01/1981 a DURAZZO( ALBANIA)

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/septlfe le conclusioni del PG

ci„

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.11 ricorrente ha presentato a questa Corte, competente a decidere sull’impugnazione ai sensi
dell’art 175/4 cpp, richiesta di restituzione nel termine, avendo avuto notizia del processo nei
suoi confronti solo al momento della notifica dell’ordine di esecuzione.
1.1Allo scopo ha dedotto che entrambi i giudizi di merito erano stati celebrati in sua contumacia,
che egli era stato dichiarato irreperibile, che era stato assistito da un difensore d’ufficio, presso il
quale erano state eseguite le notifiche ai sensi dell’alt 159 cpp, e che in occasione della
citazione a giudizio in secondo grado, la Corte d’Appello non aveva provveduto ad emettere un

Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità
dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è inammissibile.
1.Invero il richiedente, tramite la doglianza circa la mancanza di nuove ricerche e del decreto di
irreperibilità in occasione del giudizio di Appello, poiché in secondo grado il precedente decreto
di irreperibilità avrebbe cessato di avere efficacia ex art 160/2 cpp e doveva emettersene uno
nuovo, ha prospettato una questione inerente la non esecutività del titolo per il quale era stato
emesso l’ordine di esecuzione. Tale questione deve essere affrontata e risolta ai sensi dell’ad
670 cpp e non tramite il ricorso all’istituto della rimessione in termini ex art 175 cpp.
1.1 La domanda di restituzione nei termini, infatti, presuppone che il procedimento sia stato
formalmente instaurato e regolarmente portato a termine nei confronti dell’imputato, il quale
però lamenti la sussistenza di una divergenza tra la conoscenza legale della decisione adottata
nei suoi confronti e la conoscenza effettiva, che secondo la sua prospettazione non vi sarebbe
stata, per caso fortuito o forza maggiore. (Sez 3, 21/12/2004, Baladi Rv 230819; Sez 1,
26/3/2003, Spina, Rv224801).
1.2 L’art 670 cod. proc. pen, invece, trova la sua premessa proprio nel difetto di conoscenza
legale della sentenza,recitando testualmente la norma che quando il giudice dell’esecuzione
accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito
l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con
ordinanza e sospende l’esecuzione.
1.3 Per completare la brevissima disamina dei rapporti tra i due istituti deve solo osservarsi – a
conferma del diverso ambito di applicazione – che il terzo comma dell’art 670 cpp prevede che
in caso di proposizione della questione sull’esecutività del titolo e contestuale eccezione circa il
ricorrere dei presupposti e condizioni per la restituzione del termine, il Giudice dell’esecuzione
può decidere sull’istanza di restituzione nei termini solo nel caso dell’avvenuto rigetto della
questione sulla non esecutività del titolo. Sez 1, n. 11606, del 15/3/2006; Sez. 1, Sentenza n.

36357 del 20/05/2016 Cc. (dep. 01/09/2016) Rv. 268251.

g

nuovo decreto di irreperibilità.

Alla luce delle considerazioni e dei principi precedenti la richiesta deve essere dichiarata
inammissibile, non provvedendosi alla pronunzia sulle spese processuali poiché la presente
istanza ha contenuto identico a quella di cui al RG nr18544/17, pure trattata nella odierna
udienza, che appare attribuibile al medesimo ricorrente.
PQM

Deciso il 9.1.2018

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

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