Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21147 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21147 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOCANU ANATOLI PETROVIC N. IL 09/03/1988
avverso la sentenza n. 2403/2015 TRIBUNALE di VENEZIA, del
21/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO.

4.11

Data Udienza: 28/04/2016

R. G. 53270/2015

Con l’epigrafata sentenza il Tribunale di Venezia ha applicato ad Anatoli Petrovic
Mocanu, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., la pena di anni uno e mesi due di
reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche e della diminuente per il rito.
Contro l’indicata sentenza ha proposto ricorso personalmente il Mocanu,
deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione, in rapporto alla mancata verifica
dell’esistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure del tutto generiche. L’atto di
impugnazione, in vero, si limita a rilevare che il giudice di merito, prima di accogliere la
richiesta di patteggiamento, deve valutare se sussistono i presupposti per la pronuncia di
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in particolare per la mancanza di
elementi sufficienti a sostenere l’accusa, senza fornire alcuna ulteriore specificazione. La
sentenza impugnata, dal canto suo, ha escluso la sussistenza delle condizioni per la
decisione liberatoria invocata alla luce del verbale di arresto e degli altri atti allegati alla
comunicazione della notizia di reato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2016

Motivi della decisione

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