Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21145 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21145 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVI SANTOLO N. IL 15/11/1974
avverso la sentenza n. 850/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 28/04/2016

R. G. 53255 / 2015

Con l’epigrafata sentenza, la Corte di Appello di Salerno, riformando solo in punto
di pena la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, sezione distaccata di
Mercato San Severino, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Santolo Novi per
il reato di falsa testimonianza, per avere affermato il falso nella deposizione resa quale
teste in una causa civile davanti al Giudice di Pace di Mercato San Severino, e gli ha
irrogato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche equivalenti, rigettando però la richiesta di concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l’avvocato Luigi Senatore, quale
difensore di fiducia del Novi, deducendo con un unico motivo violazione di legge penale,
in rapporto al diniego della concessione della sospensione condizionale, perché le
condanne irrogate con sentenze del 14 marzo 1997 e del 28 aprile 2011 non avrebbero
dovuto essere prese in considerazione, in quanto, per il decorso dei termini previsti dagli
artt. 163 e 167 cod. pen., i reati oggetto delle stesse vanno ritenuti estinti, mentre la
condanna inflitta il 4 ottobre 2012 era pari a mesi otto di reclusione, e quindi concernente
una sanzione che, cumulata con quella della sentenza oggetto della presente
impugnazione, non superava il “tetto” dei due anni di reclusione.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure manifestamente infondate. La
sentenza impugnata ha negato la concessione della sospensione condizionale della pena
invocata in considerazione dei numerosi precedenti penali, per i quali l’imputato ha già
usufruito, per ben tre volte del beneficio. In effetti, costituisce principio più volte ribadito,
e non contestato, quello secondo cui l’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen.
non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti,
sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti
per la concessione della sospensione condizionale della pena (così Sez. 3, n. 43835 del
29/10/2008, Gambera, Rv. 241685, nonché Sez. 3, n. 8411 del 04/12/2002, dep. 2003,
Chiudioni, Rv. 223465). Ne consegue che corretto è il percorso motivazionale espresso per
negare l’invocato beneficio.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2016

Motivi della decisione

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