Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21145 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21145 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: BORRELLI PAOLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile OCCHIELLO FELICE nato il 06/07/1954 a CERIGNOLA
nel procedimento a carico di:
PANNOLI PASQUALE nato il 17/11/1972 a CERIGNOLA
avverso la sentenza del 04/07/2016 del TRIBUNALE di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI
sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che
ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. ELISABETTA ROSSI in sostituzione dell’Avv. MANDRONE, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. GABRIELE GENNACCARI per l’imputato, in sostituzione dell’Avv.
MESSA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, la
rimessione in termini per la presentazione del ricorso per cassazione avverso la
sentenza di primo grado.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 luglio 2016, il Giudice monocratico del Tribunale di
Lecce, quale Giudice di appello, ha riformato la sentenza di condanna emessa dal
Giudice di pace della stessa città nei confronti di Pasquale Pannoli, per il reato di
minaccia ai danni di Felice Occhiello, assolvendo l’imputato con la formula
‘perché il fatto non sussiste’.

Data Udienza: 06/04/2018

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Michele
Mandrone nell’interesse della persona offesa costituita parte civile articolando un
unico motivo.
Secondo il ricorrente, il Giudice monocratico sarebbe incorso in plurime
violazioni di legge (sono indicati gli artt. 591, 648 e 125 cod. proc. pen.). In
particolare, il Giudice monocratico aveva errato nel revocare l’ordinanza emessa
il 24 maggio 2016 con la quale aveva dichiarato inammissibile l’appello
dell’imputato per tardività, indi celebrando il giudizio, che si era poi concluso con

inammissibilità — sostiene il ricorrente — non avrebbe potuto revocarla giacché
tale provvedimento può solo essere oggetto di ricorso per cassazione della parte
che si duole della sua illegittimità ex art. 591, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza andrebbe, pertanto, annullata senza rinvio, sì da far porre in
esecuzione quella di primo grado, intanto passata in giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Esso si basa sulla non revocabilità dell’ordinanza dichiarativa

dell’inammissibilità dell’appello emessa ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
perché — assume il ricorrente — l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza in
parola sarebbe stato il ricorso per cassazione ad opera della parte, rimedio
testualmente previsto dall’art. 591, comma 3, cod. proc. pen.
2.1. Ebbene, ad onta dell’impostazione del ricorso — laddove non si invoca
espressamente l’abnormità del provvedimento censurato — va rilevato che
questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che il provvedimento con cui il Giudice
di appello revochi l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame
precedentemente emessa è affetto da abnormità (Sez. 4, decisione n. 47127
de129/09/2016, dep.09/11/2016, non massimata).
Va a tal proposito ricordato che la categoria dell’abnormità consente diverse
classificazioni degli atti che vi rientrano: sotto un primo profilo, è abnorme il
provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste oltre ogni ragionevole limite. Altra distinzione è quella tra
abnormità strutturale e funzionale, ricorrendo la prima quando l’atto si ponga al
di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda
allorché l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini
la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (ex multis, Sez. U, n. 25957

l’assoluzione del Pannoli. Il Giudice di appello, una volta emessa l’ordinanza di

del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008,
P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017,
P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598).
2.2. Quanto al caso oggi sub iudice, la Corte — nella decisione n. 47127
sopra citata — ha elaborato la sua decisione sulla scorta di due ordini di
riflessioni, cui il Collegio ritiene di accedere, condividendone le premesse
teoriche, in linea con la giurisprudenza appena citata e con quella di seguito
riportata.

cui le ordinanze di inammissibilità dell’impugnazione sono di norma irrevocabili
anche nell’ipotesi in cui siano fondate sulla mancata cognizione di elementi di
fatto essenziali, e ciò perché tali elementi possono essere fatti valere in sede di
impugnazione avverso dette ordinanze (Sez. 1, n. 1076 del 06/03/1992, PM in
proc. Pirrello ed altri, Rv. 189740).
In secundis, il precedente citato ha rilevato diversi profili di abnormità
laddove ha individuato l’anomalia sia sulla scorta del fatto che il Giudice di
appello aveva consumato il potere di decidere sull’ammissibilità del gravame con
la prima ordinanza (operando la revoca nonostante la previsione normativa del
ricorso per cassazione avverso il primo provvedimento), sia quanto agli effetti in
termini di alterazione della naturale sequenza procedimentale.
3. Una volta individuato il vizio del provvedimento impugnato, occorre
verificare se il ricorso sia — vagliando, così, quanto eccepito dalla difesa
dell’imputato nella sua discussione in udienza — intempestivo.
A questo proposito, va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di
questa Corte registra un fronte interpretativo costante nel reputare che il
termine per proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento abnorme
sia quello di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, con la sola
eccezione dei gravami proposti avverso provvedimenti affetti da un’anomalia
genetica così radicale che, determinandone l’inesistenza materiale o giuridica e
rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi
momento (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221;
Sez. 4, n. 22470 del 19/05/2015, Pg in proc. Facchini, Rv. 263906; Sez. 6, n.
19209 del 23/04/2015, P.M. in proc. Pellegrini, Rv. 263484).
Nel caso di specie vanno poi fatte alcune notazioni che evidenziano la
fondatezza della tesi circa l’intempestività del ricorso.
3.1. In primo luogo, va esclusa la ricorrenza dell’eccezione al principio
generale da ultimo indicata, giacché il provvedimento contestato non era affetto
da un’anomalia tanto radicale da renderlo impugnabile sine die, avendo la
giurisprudenza sopra citata riferito, a titolo esemplificativo, tale gravissima

3

In primis, la quarta sezione ha attinto al principio giurisprudenziale secondo

patologia (la Sezioni Unite hanno scritto di macro-anomalia) a quei
provvedimenti emessi da soggetto privo della potestà giudicante, mentre, nella
specie, l’ordinanza era stata emessa da un giudice, il quale aveva
“semplicemente” consumato il potere di delibare sull’ammissibilità dell’appello.
3.2. In secondo luogo, la conoscenza, in capo all’odierno ricorrente,
dell’esistenza dell’ordinanza di revoca della precedente deve farsi risalire almeno
alla data dell’udienza del 4 luglio 2016, in cui la parte civile ha depositato
memoria nella quale ha rimarcato l’anomalia, insistendo per la declaratoria di

merito della

res iudicanda).

Ne consegue che il ricorso, depositato il 17

novembre 2016, era da considerarsi intempestivo.
3.3. Giova, infine, rimarcare che non varrebbe, ad escludere tale
intempestività, la disposizione di cui all’art. 586 cod. proc. pen., che consente di
impugnare con la sentenza le ordinanze emesse nel dibattimento ovvero negli
atti preliminari. Esclusa la ricorrenza della prima evenienza, infatti, la delibazione
circa l’ammissibilità dell’appello non può neanche farsi rientrare nella nozione di
‘atti preliminari al giudizio’, giacché l’art. 601 cod. proc. pen., quando li disciplina
per la fase di appello (quella che interessa nella specie), si concentra
esclusivamente sugli adempimenti necessari per la citazione a giudizio delle parti
e, anzi, sembra escludere espressamente la fase della valutazione
dell’ammissibilità del gravame laddove contempla, al primo comma, il sintagma
«Fuori dai casi preveduti dall’art. 591».
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 06/04/2018.

intempestività dell’appello (oltre ad aver articolato le proprie argomentazioni sul

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