Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21144 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21144 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SECHI MARIO nato a Sassari il 25/04/1955

avverso la sentenza del 07/02/2017 della Corte di Appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata
di Sassari, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado impugnata dal
Procuratore Generale, ha condannato Sechi Mario per il reato di minaccia
aggravata, commesso in danno di Salvatore Chessa, appuntato dei Carabinieri.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del difensore,

motivazione.
La persona offesa avrebbe dichiarato di non essere stato intimidito dalla frase
rivoltagli dal Sechi, sicché il reato di minaccia non sarebbe configurabile.
Inoltre il giudice di appello non si sarebbe confrontato con il principio del
ragionevole dubbio, che avrebbe dovuto condurre alla assoluzione dell’imputato
alla luce degli esiti dibattimentali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Va anzitutto chiarito che non sussiste, nella specie, l’obbligo di procedere
alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello
dell’assoluzione, posto che l’attendibilità delle deposizioni è valutata in maniera
del tutto identica dal Tribunale e dalla Corte di appello; il giudice di secondo grado
si è limitato a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio
probatorio e ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5,
n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471).
Invero le decisioni di merito concordano nel ritenere provata la condotta
materiale dell’imputato consistente nell’essersi rivolto all’appuntato Chessa con le
parole: “… io ti sparo; vengo a casa tua ti brucio la macchina …”.
Tuttavia mentre il primo giudice aveva qualificato la condotta come reato di
ingiuria, per il quale riteneva operante la causa di non punibilità della reciprocità
ex art. 599 cod. pen., al contrario il giudice di secondo grado vi ha ravvisato gli
estremi del reato di minaccia grave in contestazione.

2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2.1 Sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di appello evidenzia, in
maniera logica e congrua, che la frase dell’imputato, per tenore e contenuti,
2

articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ovvero vizio di

esprime ontologicamente non una offesa al decoro o all’onore dell’appuntato
Chessa, ma la prospettazione di un male ingiusto rivolto sia alla persona (ti sparo)
sia alle cose (ti brucio la macchina).
Inoltre è irrilevante che la vittima abbia dichiarato di non essere stata
intimorita, poiché, trattandosi di reato di pericolo, occorre che la minaccia sia
idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento
psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, B., Rv.
257951).

dubbio.
Dalle sentenze di merito emerge concordemente la sussistenza della condotta
del Sechi, che è stata solo diversamente inquadrata dal giudice di appello, facendo
corretta applicazione delle norme giuridiche e adempiendo al relativo obbligo
motivazionale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/03/2018

2.2 Analoga sorte segue la censura afferente il principio del ragionevole

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