Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21143 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21143 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI DONNA GIOVANNI, nato a Cercala il 10/08/1976
in qualità di imputato, nonché di parte civile nel procedimento anche a carico di
AVOLIO ANTONIO (ANCHE PCN) nato a Cercala il 06/07/1973

avverso la sentenza del 20/12/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha confermato la condanna
pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli nei confronti di Di Donna Giovanni per il
reato di lesioni personali lievissime in danno di Avolio Antonio, mentre ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Di Donna Giovanni, in qualità di
parte civile, avverso altra sentenza con cui il Giudice di pace aveva mandato
assolto Avolio Antonio dai reati di lesione, ingiuria e minaccia in danno del Di

I due procedimenti concernenti reati reciproci commessi da una parte in danno
dell’altra in un medesimo contesto, trattati separatamente in primo grado, erano
stati riuniti in grado di appello.

2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite del difensore, Di Donna Giovanni,
in qualità di imputato e di parte civile, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo eccepisce, quale imputato, la nullità della sentenza di
condanna per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio in
primo grado.
Afferma il ricorrente che l’eccezione era già stata sollevata in appello; che su
di essa il giudice di secondo grado aveva omesso di pronunciarsi dando atto, in
sentenza, che il difensore appellante del Di Donna aveva rinunciato all’eccezione;
che tale affermazione del giudice non trovava conforto in alcun verbale o atto
processuale; che non vi era mai stata rinuncia, ma che anzi l’eccezione era stata
ribadita dalla difesa anche in sede di conclusioni.
L’omessa citazione dell’imputato darebbe luogo a una nullità assoluta, che
non sarebbe sanata neppure dalla partecipazione dell’imputato al processo.
2.2 Con il secondo motivo deduce, quale imputato, l’omessa pronuncia del
giudice di appello in ordine alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità
del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen..
2.3 Con il terzo motivo lamenta, quale parte civile, l’erroneità della decisione
concernente la declaratoria di inammissibilità dell’appello della parte civile avverso
la sentenza di assoluzione del Giudice di pace.
Sostiene che detta decisione sarebbe fondata su una errata lettura dell’art.
21 del d. Igs. n. 274 del 2000 e non terrebbe conto del fatto che, nella specie,
l’impugnazione era stata coltivata, espressamente, ai soli effetti civili.

3. I ricorsi, proposti dal Di Donna nella duplice veste di imputato e parte civile,
sono fondati.
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Donna.

4. Anzitutto va accolta la questione processuale, di natura pregiudiziale,
sollevata con il primo motivo.
4.1 Dagli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento risulta che:

il Pubblico Ministero ha disposto la citazione a giudizio dell’imputato per
l’udienza del 17 giugno 2011 dinanzi al Giudice di pace;

è stata tentata una notifica del decreto all’imputato presso il domicilio dallo
stesso dichiarato, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., in Torre del Greco,

luglio 2010), tuttavia la consegna dell’atto non è avvenuta poiché
l’imputato era “sloggiato”, come annota l’ufficiale giudiziario sulla relata di
notifica redatta il 4 maggio 2011;
a questo punto l’unico passaggio che rimaneva da compiere, per
completare il procedimento notificatorio, sarebbe stata la consegna
dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.;
tale adempimento non risulta mai effettuato;
alla prima udienza del 17 giugno 2011 il Giudice di pace, dopo aver rilevato
l’omessa notifica della citazione all’imputato, ha disposto la rinnovazione
dell’atto;
hanno fatto seguito ulteriori rinvii per eseguire la notifica della citazione
all’imputato, adempimento che risulta ogni volta omesso, finché, nel
verbale dell’udienza in data 14 novembre 2012, è annotata la presenza
dell’imputato e del suo difensore di fiducia, ma non vi è traccia di una
rituale citazione;

quell’udienza è stata rinviata su richiesta delle parti, con il fine di esperire
un tentativo di conciliazione;

l’accordo non si è perfezionato, il processo è stato istruito e deciso;

con l’atto di appello l’imputato ha eccepito l’omessa citazione;

chiamato a decidere sul punto, il giudice di appello ha motivato come
segue “in udienza davanti a questa Ag il difensore appellante del Di Donna
rinunciava alla questione preliminare relativa alla nullità del decreto per
omessa citazione a giudizio dell’imputato nel procedimento di primo grado
(…)” ( quarta pagina sentenza impugnata).

4.2 In tale situazione ricorrono i presupposti della omessa citazione che si
verifica nel caso di mancanza vera e propria dell’atto di citazione ovvero di
notificazione della citazione inesistente sia perché non eseguita o non completata,
sia perché effettuata in forme diverse da quelle prescritte in maniera da risultare

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via Lamaria n. 129/d (cfr. verbale di invito a dichiarare domicilio del 28

inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato
(Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).
Nella specie la notificazione iniziale del decreto di citazione non è stata
completata, poiché al mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio
dichiarato non ha fatto seguito la consegna dell’atto al suo difensore ex art. 161
comma 4 cod. proc. pen.; non risultano mai compiuti ulteriori adempimenti,
nonostante i ripetuti provvedimenti adottati in tal senso dal giudice nel corso del
procedimento di primo grado; non emerge che l’imputato abbia avuto conoscenza

L’omessa citazione dell’imputato determina una nullità assoluta ai sensi
dell’art. 179 cod. proc. pen., non suscettibile di sanatoria ex art. 184 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 deo. 2005, Palumbo, cit.).
Ergo la presenza dell’imputato all’udienza del 14 novembre 2012 e la
partecipazione al processo non possono svolgere alcuna efficacia sanante.
Della ipotetica rinuncia all’eccezione, di cui si parla nella sentenza di appello,
non si rinviene traccia in alcuno dei verbali di udienza, anzi, dinanzi al giudice di
secondo grado, risulta depositata una memoria con la quale la difesa insiste
nell’eccezione, l’eccezione è ribadita anche in sede di conclusioni.

5. La nullità della citazione travolge tutti gli atti successivi, ai sensi dell’art.
185 comma 1 cod. proc. pen.

6. Il secondo motivo è assorbito.

7. Il terzo motivo, proposto in qualità di parte civile, va accolto alla luce del
consolidato principio secondo cui: «Sussiste la legittimazione della parte civile a
proporre appello avverso i capi della sentenza di condanna concernenti l’azione
civile, in quanto il testo novellato dell’art. 576 cod. proc. pen. – ad opera dell’alt.
6 della legge n. 46 del 2006 – prevedendo una generica legittimazione della parte
civile ad impugnare, non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né
esclude espressamente o per implicito l’appello, sicché può essere inteso nel senso
che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria» (tra le altre Sez. 5, n.
6756 del 16/10/2014, dep. 2015, Alfieri, Rv. 262724).
La decisione del Tribunale, che ha dichiarato inammissibile l’appello della
parte civile Di Donna Giovanni nei confronti dell’imputato Avolio Antonio, è errata
e va pertanto riformata.

8. Dagli argomenti svolti discende:
4

effettiva della citazione.

- l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e di quella di primo
grado nei confronti dell’imputato Di Donna Giovanni, con trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso del
procedimento nei confronti del predetto Di Donna in ordine al reato di cui all’art.
582 cod. pen. commesso in danno di Avolio Antonio;
– l’annullamento della sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di
inammissibilità dell’appello proposto da Di Donna Giovanni, quale parte civile, con

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado nei confronti di
Di Donna Giovanni, senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Annulla altresì la sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di
inammissibilità dell’appello di Di Donna Giovanni, quale parte civile, con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 21/03/2018

rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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