Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21142 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21142 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MASSARO SALVATORE nato a CAPODRISE il 24/09/1969

avverso la sentenza del 24/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Andrea de’ Longis, che ha concluso associandosi alle
richieste del Procuratore generale.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la
condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di Massaro Salvatore per i reati di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e per quello di cui all’art. 220 legge fall., allo
stesso ascritti in qualità di socio accomandatario e amministratore unico della
“video and Automation di Massaro Salvatore & c. s.a.s.”, nonché di soggetto fallito

in proprio, a seguito della estensione del fallimento.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del suo difensore,
articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione della legge processuale, per omessa
notifica della citazione in appello sia dell’imputato sia del suo difensore.
Sostiene il ricorrente che la notifica a difensore e imputato è stata effettuata
tramite posta certificata all’indirizzo avv.andrea.delongis@pec.it che è riferibile
all’avvocato Andrea De Longis classe 1953, con studio in Benevento, via De Caro
4, soggetto diverso dal difensore di fiducia dell’imputato che è, invece, l’avvocato
Andrea de’ Longis, classe 1945, con studio in Benevento via Salvator Rosa n. 19
e indirizzo di posta certificata avvandreadelongisOl@puntopec.it .
L’imputato, contumace, e il difensore non hanno partecipato al giudizio di
appello e sono venuti a conoscenza della decisione di secondo grado solo a seguito
della notifica della stessa tramite ufficiale giudiziario.
2.2 Con il secondo lamenta violazione di legge in punto di responsabilità
dell’imputato sotto plurimi profili.
Il reato di cui all’art. 220 legge fall. non sarebbe configurabile, alla luce della
insussistenza di un pericolo per la procedura concorsuale che si sarebbe svolta
senza intralci come riferito dallo stesso curatore.
Allo stesso modo dovrebbe escludersi la configurabilità del reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale stante l’assenza di reale pregiudizio per i creditori, avuto
riguardo allo scarso valore della nuda proprietà del bene immobile conferito nel
fondo patrimoniale (45.000,00 euro) a fronte del notevole e significativo
patrimonio immobiliare acquisito alla massa fallimentare.
Infine non sarebbe stata correttamente valutata la “fallibilità” dell’imputato,
che doveva essere ritenuto piccolo imprenditore, come tale non soggetto alle
disposizioni sul fallimento.

3. Il ricorso è fondato.

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4. Va accolta la questione processuale di natura pregiudiziale, sollevata con il
primo motivo.
La citazione in appello è stata notificata — sia per l’imputato contumace, sia
per il difensore— tramite posta certificata all’indirizzo avv.andrea.delongis@pec.it ,
codice fiscale: DLNNDR53M20F839E, che è riferibile all’avvocato Andrea De Longis
classe 1953, con studio in Benevento, via De Caro 4.
Si tratta di un avvocato diverso, seppur omonimo, rispetto a quello investito
del mandato fiduciario: l’avvocato Andrea de’ Longis, classe 1945, codice fiscale

indirizzo di posta certificata avvandreadelongis01@puntopec.it (tali dati
risultavano chiaramente indicati già nell’intestazione dell’atto di appello).
Ricorre nella specie una ipotesi di nullità assoluta e insanabile per omessa
citazione dell’imputato ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
La notificazione all’imputato dell’atto di citazione in appello deve ritenersi
inesistente, in quanto indirizzata a soggetto estraneo al processo, diverso dal
difensore presso il cui studio l’imputato aveva eletto domicilio.
La nullità della citazione in appello travolge la sentenza di secondo grado, ai
sensi dell’art. 185 comma 1 cod. proc. pen.

5. Deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo
giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 21/03/2018

DLNNDR45H14A509U con studio in Benevento via Salvator Rosa n. 19, con

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