Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21141 del 21/03/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21141 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 21/03/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D’ANTONIO RAFFAELLA nata a NAPOLI il 15/03/1985
avverso la sentenza del 20/10/2016 del GIUDICE DI PACE di NOLA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, avv. Francesco Buonomini, che ha concluso riportandosi al
ricorso.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Noia ha dichiarato D’Antonio
Raffaella colpevole del reato di minaccia, mentre ha assolto la predetta imputata
dal reato di ingiuria per intervenuta abolitio criminis.
2. Avverso la sentenza, l’imputata, per il tramite del difensore, ha proposto
appello al Tribunale di Noia, formulando richiesta di assoluzione e chiedendo, in
non menzione.
3. Il Tribunale di Noia ha disposto la conversione dell’appello in ricorso per
cassazione, individuando, correttamente, in quest’ultimo rimedio impugnatorio
quello previsto per insorgere avverso le sentenze di condanna a pena pecuniaria,
in un procedimento dinanzi al giudice di pace cui non partecipa la parte civile.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Ai sensi dell’art. 568, comma 5 cod. proc. pen., l’appello proposto dalla
D’Antonio è stato convertito in ricorso per cassazione dal giudice di secondo grado.
Tale conversione determina unicamente l’automatico trasferimento del
procedimento dinanzi al giudice competente per l’impugnazione secondo le norme
processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di
impugnazione correttamente qualificato, con la conseguenza che l’atto convertito
deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che
avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 3, n. 15112 del 21/03/2014, Bombara, in
motivazione; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 1, n.
2846 del 08/04/1999, Annibaldi, Rv. 213835).
subordine, di applicare il minimo della pena, con concessione del beneficio della
6. Nella specie l’impugnazione è inammissibile in quanto sottoscritta soltanto
da avvocato non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 3, n.
26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 cit.; Sez. 1, n. 33272 del
27/06/2013, Mana, Rv. 256998).
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/03/2018