Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2114 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2114 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Maknanl Driss, nato in Marocco il 16.12.86
imputato art. 73 T.U. stup. ed altro
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torino del 10.4.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 3 mesi 6
di reclusione e 12600 € di multa in ordine ai reati di cui all’art. 73 T.U. 309/90, 497 bis c.p.,
5 ed 8 bis d.lgs 286/98, 116 c.d.S. 697 c.p..
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato
adeguatamente il profilo della mancata emissione di una sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalle sue sostanziali genericità ed assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. ScafIdi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,

Data Udienza: 16/11/2012

la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. V 15.4.99,
Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di
tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il G.i.p. ha fondato le
ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo ai «dati
di accusa ricavabili dagli atti di indagine (cfr. verbale di arresto, verbale di sequestro,
ordinanza applicativa della misura della custodi in carcere, accertamenti sullo stupefacente,
interrogatorio dell’indagato)».
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il P esidente

Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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