Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21139 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21139 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANDREOZZI Bruno, nato il 21/10/1961 a Capistrello

avverso la sentenza del 16/12/2016 della Corte di Appello di L’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 16/12/2016 la Corte di Appello di L’Aquila ha
confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Avezzano che, all’esito del
giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di Andreozzi
Bruno per il reato di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217 l.f.,
così riqualificando l’originaria imputazione per il reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale.

Data Udienza: 09/03/2018

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Andreozzi
Bruno, Avv. Antonio Milo, deducendo la violazione di legge e il vizio di
motivazione.
Sostiene che la sentenza impugnata non abbia motivato sulla richiesta di
assoluzione avanzata con l’atto di appello, in cui si evidenziava che la tenuta
della contabilità era stata affidata ad un commercialista, e che le dichiarazioni
rese dal fallito al curatore erano inutilizzabili, essendo in violazione dell’art.
220 norme coord. cod. proc. pen. . La Corte territoriale avrebbe confermato

introduce un profilo di colpa incompatibile con la natura dolosa della
fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Sulla pretesa mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di
assoluzione, premesso che ricorre motivazione implicita quando i motivi della
soluzione relativa ad una determinata questione sono contenuti
implicitamente nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della
soluzione adottata rispetto ad altra questione (Sez. 5, n. 10426 del
15/10/1979, Arrigoni, Rv. 143587), evidentemente la sentenza della Corte
territoriale, nel confermare l’affermazione di responsabilità, ha disatteso la
richiesta di assoluzione avanzata dall’imputato, logicamente incompatibile con
la decisione assunta.
La seconda doglianza è manifestamente infondata, essendo pacifico che
le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di
cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene
alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi
ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 220 disp. coord.
cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584, in
una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza del
curatore che riferiva quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura
fallimentare).
Infine, quanto alla natura dolosa della fattispecie, va innanzitutto
rammentato che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice (art. 217,
comma 2, I. fall.), l’elemento soggettivo può indifferentemente essere
costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta,
con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Sez.

(g
2

l’affermazione di responsabilità sulla base di un dovere di vigilanza, che però

5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5, n. 55065 del
14/11/2016, Incalza, Rv. 268867); e, sempre in tema di bancarotta semplice
documentale, la colpa dell’imprenditore non è esclusa dall’affidamento a
soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e
dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all’onere di un’oculata scelta del
professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa in eligendo, anche
quella di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 09/03/2018

265138; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola, Rv. 237105).

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