Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21138 del 28/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21138 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HIJAZI TAREK N. IL 01/10/1988
avverso la sentenza n. 2936/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 28/04/2016
R.G. n. 53076/15
Corte Suprema di Cassazione
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Tarek HIJAZI si duole personalmente della sentenza con cui la
condanna, con la diminuente del rito, alla pena complessiva di mesi sei di
reclusione ed euro 200,00, in relazione ai reati, unificati per continuazione,
di cui agli artt. 648 co. 2 e 337 cod. pen., per via della ritenuta, acritica
condivisione, da parte del giudice distrettuale, del ragionamento logicogiuridico seguito dal Tribunale, “omettendo di valutare ed analizzare le
differenti argomentazioni difensive introdotte con i motivi di gravame”.
2.
Il ricorso va senza meno dichiarato inammissibile.
Quello posto a base del proposto ricorso è infatti un motivo del
tutto generico, che, a fronte di un duplice e conforme apprezzamento in
fatto dei due giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed
immune da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà – che, soli,
rilevano ai fini della denunciata violazione dell’art. 606 co.1 lett. e) cod.
proc. pen. – si limita a denunciare il presunto appiattimento della Corte
territoriale sulla decisione del primo giudice, senza minimamente
rappresentare gli elementi che il giudice d’appello avrebbe negligentemente
omesso di valutare, nonostante la capacità loro propria di travolgere il
ragionamento che ha condotto alla condanna dell’imputato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016
Corte di appello di Genova, in data 07.07.2015, ha confermato la sua